Art. 4 
 
                 Modalita' di accesso ed erogazione 
                     della tariffa incentivante 
 
  1.  L'istanza  di  accesso  alla  tariffa  di  cui  all'art.  3  e'
effettuata  con  le  modalita'   previste   dal   punto   4.2   della
deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020. 
  2. L'erogazione della tariffa di cui all'art. 3 avviene nell'ambito
dell'erogazione   del   contributo   per    la    valorizzazione    e
l'incentivazione dell'autoconsumo collettivo di cui all'art. 8  della
deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020,  secondo  le
modalita' ivi indicate. 
  3. Nei casi previsti , il GSE acquisisce l'informazione antimafia. 
  4. Agli impianti che beneficiano delle tariffe di cui  al  presente
decreto si applica il comma 1 dell'art. 25 del  decreto-legge  n.  91
del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.
116. A tale fine, il corrispettivo dovuto al GSE per la copertura dei
costi amministrativi sostenuti dallo stesso  GSE  e'  pari  a  quello
stabilito dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 per gli  impianti
in scambio sul posto.