Art. 4 Modalita' di accesso ed erogazione della tariffa incentivante 1. L'istanza di accesso alla tariffa di cui all'art. 3 e' effettuata con le modalita' previste dal punto 4.2 della deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020. 2. L'erogazione della tariffa di cui all'art. 3 avviene nell'ambito dell'erogazione del contributo per la valorizzazione e l'incentivazione dell'autoconsumo collettivo di cui all'art. 8 della deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020, secondo le modalita' ivi indicate. 3. Nei casi previsti , il GSE acquisisce l'informazione antimafia. 4. Agli impianti che beneficiano delle tariffe di cui al presente decreto si applica il comma 1 dell'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. A tale fine, il corrispettivo dovuto al GSE per la copertura dei costi amministrativi sostenuti dallo stesso GSE e' pari a quello stabilito dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 per gli impianti in scambio sul posto.