Art. 5 
 
                     Cumulabilita' di incentivi 
 
  1. Per gli enti  territoriali  e  locali,  le  tariffe  di  cui  al
presente decreto non sono cumulabili con  gli  incentivi  di  cui  al
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  4  luglio   2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, ne' con
il meccanismo dello scambio sul posto. 
  2. Per i soggetti diversi da quelli di cui al comma 1,  le  tariffe
di cui al presente decreto sono cumulabili esclusivamente con: 
    a) la detrazione di cui all'art. 16-bis, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 917/1986; 
    b) la detrazione del 110%, nei limiti e alle condizioni stabilite
dall'art. 3, comma 3.