Art. 5 Cumulabilita' di incentivi 1. Per gli enti territoriali e locali, le tariffe di cui al presente decreto non sono cumulabili con gli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, ne' con il meccanismo dello scambio sul posto. 2. Per i soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, le tariffe di cui al presente decreto sono cumulabili esclusivamente con: a) la detrazione di cui all'art. 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986; b) la detrazione del 110%, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'art. 3, comma 3.