Art. 6 
 
                      Attivita' di monitoraggio 
 
  1. In attuazione del comma 9,  lettera  b),  dell'art.  42-bis  del
decreto-legge n. 162/2019, il GSE pubblica, con  cadenza  semestrale,
un bollettino su ciascuna delle configurazioni  di  cui  al  presente
decreto, che contenga  le  seguenti  informazioni  con  distribuzione
almeno su base regionale: 
    a) potenza degli impianti e tecnologie impiegate; 
    b) quantita' di energia elettrica immessa in rete e condivisa; 
    c)  quantita'  di  risorse  incentivanti  erogate,  distinte  per
ciascuna configurazione e con  evidenza  delle  risorse  erogate  per
energia condivisa e  non  condivisa;  tali  risorse,  integrate,  con
specifica evidenza,  con  quelle  relati  ve  al  contributo  per  la
valorizzazione e l'incentivazione dell'autoconsumo  collettivo,  sono
comparate con gli oneri che si sarebbero sostenuti qualora gli stessi
impianti avessero avuto  accesso  al  meccanismo  dello  scambio  sul
posto, con energia scambiata pari a  quella  condivisa,  considerando
anche i  costi  dell'esenzione  implicita  dagli  oneri  generali  di
sistema per le configurazioni di autoconsumo singolo; 
    d) tipologia dei beneficiari; 
    e) tempi medi  per  il  riconoscimento  delle  configurazioni  di
autoconsumo collettivo da fonti e di comunita' di energia rinnovabile
ai fini dell'accesso alla regolazione ARERA e per  il  riconoscimento
degli incentivi; 
    f) proposte per una maggiore efficacia o efficienza delle misure. 
  2. Il GSE predispone una sezione del proprio sito internet dedicata
alle configurazioni di autoconsumo collettivo  e  alle  comunita'  di
energia  rinnovabile.  La  sezione  e'  funzionale  al  supporto  per
ottenere il riconoscimento,  da  parte  dello  stesso  GSE,  ai  fini
dell'accesso alla  regolazione  prevista  nel  caso  di  «autoconsumo
collettivo  da  fonti  rinnovabili»  o  di  «comunita'   di   energia
rinnovabile» e ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al presente
decreto. In tale ambito il  GSE,  in  coerenza  con  quanto  disposto
all'art. 11 della deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4  agosto
2020, fornisce ai  beneficiari  delle  tariffe  di  cui  al  presente
decreto informazioni sull'andamento dell'energia immessa in rete,  di
quella  condivisa  e  di  quella  prelevata  dalla  rete  da  ciascun
componente delle configurazioni di autoconsumo collettivo e comunita'
di energia rinnovabile.