Art. 2 
 
  Sono escluse automaticamente dall'asta le  richieste  effettuate  a
rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile»,  determinato
in base alle seguenti modalita': 
    a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina
il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire
dal  rendimento  piu'   basso,   costituiscono   la   seconda   meta'
dell'importo nominale  in  emissione;  nel  caso  di  domanda  totale
inferiore all'offerta, si determina  il  rendimento  medio  ponderato
delle richieste che, ordinate a partire dal  rendimento  piu'  basso,
costituiscono la seconda meta' dell'importo domandato; 
    b) si individua il rendimento minimo accoglibile,  corrispondente
al rendimento medio ponderato di cui al  punto  a)  decurtato  di  50
punti base (1 punto percentuale = 100 punti base). 
  In caso di  esclusione  ai  sensi  del  primo  comma  del  presente
articolo,  il  rendimento  medio  ponderato  di   aggiudicazione   si
determina sottraendo dalla quantita'  totale  offerta  dall'emittente
una quantita' pari  a  quella  esclusa.  Le  richieste  escluse  sono
assegnate ad  un  rendimento  pari  al  maggiore  tra  il  rendimento
ottenuto sottraendo  10  punti  base  al  rendimento  minimo  accolto
nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.