Art. 3 
 
  Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti
superiori di oltre  100  punti  base  rispetto  al  rendimento  medio
ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento  piu'
basso, costituiscono la meta' dell'ammontare  complessivo  di  quelle
pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla  tranche
offerta, il rendimento medio ponderato  viene  calcolato  sulla  base
dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo  crescente
rispetto al rendimento e pari alla meta' della tranche offerta. 
  Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di  cui  al
presente articolo le richieste  escluse  ai  sensi  dell'art.  2  del
presente decreto.