Art. 2 
 
        Collegamento da remoto e strumenti di videoconferenza 
 
  1. Le udienze a  distanza  si  svolgono  mediante  collegamenti  da
remoto utilizzando il programma informatico Skype for Business. 
  2. I collegamenti sono effettuati con il programma di cui al  comma
1, tramite dispositivi che utilizzano esclusivamente infrastrutture e
spazi di memoria collocati all'interno del sistema informativo  della
fiscalita' (SIF) del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  nei
limiti delle risorse e apparati assegnati ai singoli uffici. 
  3. I dispositivi utilizzati per i collegamenti da remoto rispettano
le caratteristiche tecniche e  di  sicurezza  indicate  nelle  «Linee
guida tecnico-operative» di cui all'art. 5.