Art. 2 Collegamento da remoto e strumenti di videoconferenza 1. Le udienze a distanza si svolgono mediante collegamenti da remoto utilizzando il programma informatico Skype for Business. 2. I collegamenti sono effettuati con il programma di cui al comma 1, tramite dispositivi che utilizzano esclusivamente infrastrutture e spazi di memoria collocati all'interno del sistema informativo della fiscalita' (SIF) del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse e apparati assegnati ai singoli uffici. 3. I dispositivi utilizzati per i collegamenti da remoto rispettano le caratteristiche tecniche e di sicurezza indicate nelle «Linee guida tecnico-operative» di cui all'art. 5.