Art. 3 Svolgimento delle udienze a distanza 1. La partecipazione all'udienza avviene a distanza mediante un collegamento audiovisivo da remoto con modalita' tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle persone collegate e la possibilita' di udire quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio. 2. La decisione del Presidente di svolgere l'udienza a distanza e' comunicata alle parti a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Prima dell'udienza, l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria invia una seconda comunicazione all'indirizzo di posta elettronica di cui al periodo precedente contenente il link per la partecipazione all'udienza a distanza e l'avviso che l'accesso all'udienza tramite tale link comporta il trattamento dei dati personali come da informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679. Il link e' diverso per ciascuna udienza, strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l'eventuale difensore delegato. 3. In caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto, il Presidente sospende l'udienza e, nel caso in cui sia impossibile ripristinare il collegamento, rinvia la stessa disponendo che ne venga data comunicazione alle parti con le modalita' previste dal comma 2.