Art. 3 
 
                Svolgimento delle udienze a distanza 
 
  1. La partecipazione all'udienza avviene  a  distanza  mediante  un
collegamento audiovisivo da remoto con modalita' tali  da  assicurare
la contestuale,  effettiva  e  reciproca  visibilita'  delle  persone
collegate e la possibilita' di udire quanto viene detto,  a  garanzia
della partecipazione e del contraddittorio. 
  2. La decisione del Presidente di svolgere l'udienza a distanza  e'
comunicata alle parti a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi
dell'art. 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546.
Prima  dell'udienza,  l'ufficio  di  segreteria   della   Commissione
tributaria invia una seconda  comunicazione  all'indirizzo  di  posta
elettronica di cui al periodo precedente contenente il  link  per  la
partecipazione  all'udienza  a  distanza  e  l'avviso  che  l'accesso
all'udienza tramite  tale  link  comporta  il  trattamento  dei  dati
personali come da informativa ai sensi degli articoli  13  e  14  del
regolamento (UE) 2016/679. Il link e' diverso per  ciascuna  udienza,
strettamente personale e non cedibile a terzi,  fatta  eccezione  per
l'eventuale difensore delegato. 
  3. In caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto,  il
Presidente sospende l'udienza e, nel  caso  in  cui  sia  impossibile
ripristinare il collegamento, rinvia  la  stessa  disponendo  che  ne
venga data comunicazione alle parti con  le  modalita'  previste  dal
comma 2.