IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e, in particolare, l'art. 67 che disciplina le forme di sovvenzione e di assistenza rimborsabile ammesse; Visto il regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce norme generali a disciplina del sostegno dell'Unione europea a favore dello sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; Visto il regolamento (UE) n. 1307 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e, in particolare, l'art. 9 che disciplina lo status di agricoltore in attivita'; Visto il regolamento (UE) n. 1308 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli; Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; Visto, in particolare, l'art. 14, paragrafo 3, lettera e) del regolamento (UE) n. 702/2014, che definisce le condizioni per gli aiuti destinati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonche' alla prevenzione dei danni da essi arrecati; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata ed integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115; Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 52 della legge n. 234/2012, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato; Visto, in particolare, l'art. 6 del suddetto regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel Registro degli aiuti di Stato - SIAN; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, n. 617, cosi' come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo del 12 luglio 2019, n. 7442 che disciplina il riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme sul procedimento amministrativo e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge ed il regolamento di contabilita' generale dello Stato attualmente vigenti; Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, recante «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto»; Visto, in particolare, l'art. 8-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, con il quale e' stato istituito un Fondo per la realizzazione del piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e con il Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2020, n. 2484, con il quale sono state definite le misure di intervento ai fini dell'attuazione del piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia previsto dall'art. 8-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44; Visto, in particolare, l'art. 8 del summenzionato decreto n. 2484/2020 il quale prevede che, con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta della Regione Puglia, previo parere del Comitato di sorveglianza, siano definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi per l'attuazione della misura relativa alla «Salvaguardia olivi secolari o monumentali»; Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale e' stato approvato il piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia; Tenuto conto che con nota del 19 giugno 2020, n. 2209, sono stati trasmessi ai componenti del Comitato di sorveglianza, per il prescritto parere, le proposte della Regione Puglia sugli interventi previsti dagli articoli 6 e 8 del decreto interministeriale n. 2484/2020, riguardanti, rispettivamente, il «Reimpianto olivi zone infette» e la «Salvaguardia olivi secolari o monumentali» e che, con successiva nota del 14 luglio 2020, protocollo n. 9002537, e' stata chiusa la procedura d'urgenza e comunicata l'approvazione da parte del Comitato di sorveglianza di tutti i punti sottoposti all'esame dei suoi componenti; Considerato inoltre che, al fine di assicurare la piu' ampia diffusione possibile della misura, anche per venire incontro alle diverse istanze del territorio, si e' resa necessaria la modifica del provvedimento relativo all'art. 8 del decreto interministeriale n. 2484/2020 riguardante la «Salvaguardia olivi secolari o monumentali», laddove limitava l'applicazione delle misure alla sola zona infetta e che, il Comitato di sorveglianza, con procedura d'urgenza scritta, avviata in data 7 agosto 2020 e conclusa con successiva nota del 18 agosto 2020, protocollo n. 9056328, ha espresso parere favorevole sul nuovo testo; Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla definizione dei criteri e delle modalita' di concessione dei contributi per l'attuazione della misura di cui all'art. 8 «Salvaguardia olivi secolari o monumentali» del sopracitato decreto n. 2484/2020; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Al fine di prevenire la diffusione della Xylella fastidiosa e salvaguardare il patrimonio olivicolo a carattere monumentale e storico pugliese e' concesso, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e con il Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2020, n. 2484, un contributo in favore dei proprietari, detentori o possessori di terreni in cui ricadono olivi monumentali censiti, che si impegnano ad attuare gli interventi necessari a bloccare l'avanzata della fitopatia. 2. In considerazione delle svariate osservazioni empiriche sul territorio di piante bimembri sovrainnestate da adulte e capaci di mantenere un accettabile stato vegetativo in aree infette a fortissima pressione d'inoculo, l'aiuto e' diretto ad interventi, anche sperimentali, di innesto e sovra innesto realizzati con marze provenienti da ecotipi resistenti. 3. Responsabile della misura e' la Regione Puglia che, in qualita' di soggetto attuatore, redige le procedure di accesso ai finanziamenti e le relative modalita' di gestione delle istruttorie e potra' avvalersi per le attivita' operative del supporto dell'Agenzia regionale per le attivita' irrigue e forestali (ARIF) e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).