Art. 3 Interventi finanziabili 1. Gli interventi finanziabili sono finalizzati alla prevenzione dei danni da Xylella fastidiosa agli ulivi monumentali inseriti nell'elenco degli ulivi monumentali della Regione Puglia di cui all'art. 5 della legge regionale n. 14/2007 mediante innesti degli stessi con varieta' resistenti o tolleranti, quali il Leccino, la Fs-17, o altre varieta' dichiarate resistenti o tolleranti all'organismo specificato dal Comitato fitosanitario nazionale. 2. Gli investimenti sono conformi alla legislazione europea, nazionale e regionale in materia di tutela ambientale, paesaggistica ed idrogeologica. Gli aiuti sono concessi a condizione che la domanda di aiuto abbia ricevuto le autorizzazioni eventualmente necessarie prima della data di presentazione della stessa. 3. E' escluso il riconoscimento dei mancati redditi per la perdita di produzione e di qualsiasi altra forma di aiuto al funzionamento. 4. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere concessi solo nel rispetto dell'effetto di incentivo in conformita' dell'art. 6 del regolamento (UE) n. 702/2014. 5. L'aiuto e' riconosciuto esclusivamente nei limiti del ripristino della capacita' produttiva olivicola esistente prima del fenomeno calamitoso oggetto di intervento, evitando ogni sovra-compensazione dei costi per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati.