Art. 3 
 
                       Interventi finanziabili 
 
  1. Gli interventi finanziabili sono  finalizzati  alla  prevenzione
dei danni da  Xylella  fastidiosa  agli  ulivi  monumentali  inseriti
nell'elenco degli ulivi  monumentali  della  Regione  Puglia  di  cui
all'art. 5 della legge regionale n. 14/2007  mediante  innesti  degli
stessi con varieta' resistenti o tolleranti,  quali  il  Leccino,  la
Fs-17,  o  altre  varieta'   dichiarate   resistenti   o   tolleranti
all'organismo specificato dal Comitato fitosanitario nazionale. 
  2.  Gli  investimenti  sono  conformi  alla  legislazione  europea,
nazionale e regionale in materia di tutela ambientale,  paesaggistica
ed idrogeologica. Gli aiuti sono concessi a condizione che la domanda
di aiuto abbia ricevuto le  autorizzazioni  eventualmente  necessarie
prima della data di presentazione della stessa. 
  3. E' escluso il riconoscimento dei mancati redditi per la  perdita
di produzione e di qualsiasi altra forma di aiuto al funzionamento. 
  4. Gli aiuti di cui al presente  decreto  possono  essere  concessi
solo nel rispetto dell'effetto di incentivo in conformita'  dell'art.
6 del regolamento (UE) n. 702/2014. 
  5. L'aiuto e' riconosciuto esclusivamente nei limiti del ripristino
della capacita' produttiva olivicola  esistente  prima  del  fenomeno
calamitoso oggetto di intervento, evitando  ogni  sovra-compensazione
dei costi per effetto di un possibile cumulo  della  presente  misura
con altri strumenti di sostegno nazionali o  unionali  o  con  regimi
assicurativi privati.