Art. 4 Costi ammissibili e intensita' dell'aiuto 1. Sono ammissibili i costi relativi a interventi preventivi specifici per investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni arrecati dall'organismo nocivo Xylella fastidiosa in conformita' all'art. 14, paragrafo 6, lettera h) del regolamento (UE) n. 702/2014. 2. Il costo riconoscibile per gli interventi preventivi finalizzati alla prevenzione del danno prodotto dall'organismo nocivo Xylella fastidiosa agli ulivi monumentali e' determinato sulla base di tabelle standard di costi unitari ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013. 3. L'aiuto e' determinato in funzione del costo unitario dell'innesto e del numero di ulivi da innestare. 4. L'intensita' massima di aiuto e' pari all'80% dei costi ammissibili. Puo' tuttavia essere aumentata fino al 100% se l'investimento e' effettuato collettivamente da piu' beneficiari. 5. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale vigente in materia. 6. Gli aiuti non possono essere concessi nei seguenti casi: a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali; b) impianto di piante annuali; c) lavori di drenaggio; d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione, ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani agricoltori entro ventiquattro mesi dalla data del loro insediamento. 7. I costi diversi da quelli di cui all'art. 14, paragrafo 6, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 702/2014, connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili. Il capitale circolante non e' ritenuto un costo ammissibile. 8. Gli aiuti di cui al comma 2 non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.