Art. 4 
 
              Costi ammissibili e intensita' dell'aiuto 
 
  1. Sono  ammissibili  i  costi  relativi  a  interventi  preventivi
specifici per investimenti finalizzati  alla  prevenzione  dei  danni
arrecati dall'organismo  nocivo  Xylella  fastidiosa  in  conformita'
all'art.  14,  paragrafo  6,  lettera  h)  del  regolamento  (UE)  n.
702/2014. 
  2. Il costo riconoscibile per gli interventi preventivi finalizzati
alla prevenzione del danno  prodotto  dall'organismo  nocivo  Xylella
fastidiosa agli  ulivi  monumentali  e'  determinato  sulla  base  di
tabelle standard di costi unitari ai sensi  dell'art.  67,  comma  1,
lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013. 
  3.  L'aiuto  e'  determinato  in  funzione   del   costo   unitario
dell'innesto e del numero di ulivi da innestare. 
  4.  L'intensita'  massima  di  aiuto  e'  pari  all'80%  dei  costi
ammissibili.  Puo'  tuttavia  essere  aumentata  fino  al   100%   se
l'investimento e' effettuato collettivamente da piu' beneficiari. 
  5. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non  e'  ammissibile,  salvo
nel caso in cui non sia  recuperabile  ai  sensi  della  legislazione
nazionale vigente in materia. 
  6. Gli aiuti non possono essere concessi nei seguenti casi: 
    a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e  piante
annuali; 
    b) impianto di piante annuali; 
    c) lavori di drenaggio; 
    d)   investimenti   realizzati   per   conformarsi   alle   norme
dell'Unione, ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani agricoltori
entro ventiquattro mesi dalla data del loro insediamento. 
  7. I costi diversi da quelli  di  cui  all'art.  14,  paragrafo  6,
lettere a) e  b)  del  regolamento  (UE)  n.  702/2014,  connessi  ai
contratti di leasing, quali il margine del  concedente,  i  costi  di
rifinanziamento degli  interessi,  le  spese  generali  e  gli  oneri
assicurativi,  non  costituiscono  costi  ammissibili.  Il   capitale
circolante non e' ritenuto un costo ammissibile. 
  8. Gli aiuti  di  cui  al  comma  2  non  possono  essere  concessi
contravvenendo  ai  divieti  o   alle   restrizioni   stabiliti   nel
regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali  divieti  e  restrizioni
interessano  solo  il   sostegno   dell'Unione   previsto   da   tale
regolamento.