Art. 5 Beneficiari 1. Gli aiuti di cui al presente provvedimento sono concessi ai proprietari, detentori o possessori di terreni olivetati che possono partecipare in forma singola o in forma associata. 2. Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente provvedimento gli agricoltori attivi ai sensi dall'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, e alle piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, in conformita' all'art. 14, paragrafo 3, lettera e) del regolamento (UE) n. 702/2014. 3. Nel caso di partecipazione in forma associata, deve essere presentata una domanda collettiva da parte di associazioni di produttori costituite in forma di cooperative agricole olearie e/o organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola riconosciute ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, n. 617, cosi' come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo del 12 luglio 2019, n. 7442. 4. Possono beneficiare del sostegno i soggetti che soddisfano le seguenti condizioni: a) siano proprietari o conduttori di superfici agricole che rientrano nel territorio della Regione Puglia; b) dimostrino di possedere la legittima conduzione delle superfici agricole oggetto di intervento; c) richiedono l'innesto di almeno venti piante di olivo. 5. Nel caso di partecipazione in forma associata, i suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascun soggetto aderente all'iniziativa, con l'eccezione di quello previsto alla lettera c), che deve essere posseduto dall'associazione di produttori nel suo complesso. 6. L'aiuto non sara' concesso: a) alle imprese in difficolta'; b) alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione; c) alle grandi imprese. d) alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.