Art. 5 
 
                             Beneficiari 
 
  1. Gli aiuti di cui al  presente  provvedimento  sono  concessi  ai
proprietari, detentori o possessori di terreni olivetati che  possono
partecipare in forma singola o in forma associata. 
  2. Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente provvedimento
gli agricoltori attivi ai sensi dall'art. 9 del regolamento  (UE)  n.
1307/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, e alle  piccole
e  medie  imprese  attive  nella  produzione  primaria  di   prodotti
agricoli, in conformita' all'art. 14, paragrafo  3,  lettera  e)  del
regolamento (UE) n. 702/2014. 
  3. Nel caso di  partecipazione  in  forma  associata,  deve  essere
presentata  una  domanda  collettiva  da  parte  di  associazioni  di
produttori costituite in forma di cooperative  agricole  olearie  e/o
organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva  e  delle
olive da tavola riconosciute ai sensi del decreto del Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018,  n.  617,
cosi' come  modificato  dal  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e del turismo del 12 luglio 2019,  n.
7442. 
  4. Possono beneficiare del sostegno i soggetti  che  soddisfano  le
seguenti condizioni: 
    a) siano proprietari  o  conduttori  di  superfici  agricole  che
rientrano nel territorio della Regione Puglia; 
    b)  dimostrino  di  possedere  la  legittima   conduzione   delle
superfici agricole oggetto di intervento; 
    c) richiedono l'innesto di almeno venti piante di olivo. 
  5. Nel caso  di  partecipazione  in  forma  associata,  i  suddetti
requisiti  devono  essere  posseduti  da  ciascun  soggetto  aderente
all'iniziativa, con l'eccezione di quello previsto alla  lettera  c),
che deve essere posseduto dall'associazione  di  produttori  nel  suo
complesso. 
  6. L'aiuto non sara' concesso: 
    a) alle imprese in difficolta'; 
    b) alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente  a
seguito di una precedente decisione della Commissione; 
    c) alle grandi imprese. 
    d) alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione
di prodotti agricoli.