Art. 7 Cumulabilita' dei contributi 1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi gli aiuti «de minimis», e con i sostegni previsti ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013: a) riguardanti diversi costi ammissibili individuabili; b) in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensita' di aiuto indicato all'art. 4 del presente decreto. 2. Gli aiuti per gli investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo ai sensi dell'art. 14, paragrafo 3, lettera e) del regolamento (UE) n. 702/2014 non sono cumulabili con gli aiuti intesi a indennizzare danni materiali di cui agli articoli 25, 26 e 30 del citato regolamento.