Art. 7 
 
                    Cumulabilita' dei contributi 
 
  1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con
altri aiuti di Stato,  inclusi  gli  aiuti  «de  minimis»,  e  con  i
sostegni previsti ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013: 
    a) riguardanti diversi costi ammissibili individuabili; 
    b) in relazione agli stessi costi  ammissibili,  in  tutto  o  in
parte  coincidenti,  unicamente  se  tale  cumulo  non  comporta   il
superamento dell'intensita' di aiuto indicato all'art. 4 del presente
decreto. 
  2. Gli aiuti per gli investimenti  finalizzati  al  ripristino  del
potenziale produttivo ai sensi dell'art. 14, paragrafo 3, lettera  e)
del regolamento (UE) n. 702/2014 non sono cumulabili  con  gli  aiuti
intesi a indennizzare danni materiali di cui agli articoli 25,  26  e
30 del citato regolamento.