Art. 2 
 
  1. Il medicinale di cui all'art. 1 e' erogabile a totale carico del
Servizio sanitario nazionale per il trattamento  entro  i  primi  sei
mesi di vita di pazienti con diagnosi genetica (mutazione  biallelica
nel gene SMN1 e fino a 2 copie del gene SMN2) o diagnosi  clinica  di
atrofia muscolare spinale di tipo 1 (SMA 1). 
  2. Ai fini delle  prescrizioni  a  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale, i centri utilizzatori specificatamente  individuati  dalle
regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di
arruolamento  che  indica  i  pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di
follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le  indicazioni
pubblicate sul sito dell'Agenzia,  piattaforma  web  -  all'indirizzo
https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte  integrante
della presente determina. 
  3. Nelle more della piena attuazione del registro  di  monitoraggio
web-based,  onde  garantire  la  disponibilita'  del  trattamento  ai
pazienti le prescrizioni dovranno essere  effettuate  in  accordo  ai
criteri di  eleggibilita'  e  appropriatezza  prescrittiva  riportati
nella   documentazione   consultabile   sul   portale   istituzionale
dell'Agenzia: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1 
  4. I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire  dalla  data
di entrata in vigore della presente determina, tramite  la  modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel
sito:
https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio 
  5. Ai fini della consultazione delle liste  dei  farmaci  a  totale
carico del Servizio sanitario nazionale,  ai  sensi  della  legge  23
dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi  pubblicati  sul  sito
istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it