IL DIRIGENTE 
                    dell'area pre-autorizzazione 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  consiglio  di
amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Vista la determina  direttoriale  n.  257  del  13  marzo  2020  di
conferma della determina  direttoriale  di  delega  n.  1792  del  13
novembre 2018,  con  cui  la  dott.ssa  Sandra  Petraglia,  dirigente
dell'Area  pre-autorizzazione,  e'  stata  delegata   dal   direttore
generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa
di farmaci orfani per malattie rare e di  farmaci  che  rappresentano
una speranza  di  cura,  in  attesa  della  commercializzazione,  per
particolari e gravi patologie, nei limiti  della  disponibilita'  del
«Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19 ,  lettera  a)  del
decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni  dalla  legge
n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento  dell'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito  la  Commissione  consultiva   tecnico-scientifica   (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha
ricostituito  la  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure per il contenimento della spesa farmaceutica  e  la  determina
del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma
4, che dispone l'erogazione a totale carico  del  Servizio  sanitario
nazionale per i medicinali innovativi la cui  commercializzazione  e'
autorizzata in altri Stati  ma  non  sul  territorio  nazionale,  dei
medicinali non ancora autorizzati  ma  sottoposti  a  sperimentazione
clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione  terapeutica
diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il
monitoraggio clinico dei medicinali inseriti  nel  succitato  elenco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70; 
  Vista la determina dell'AIFA del 14 novembre 2011, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  276  del  26  novembre   2011,   riguardante
l'inserimento, nel succitato  elenco,  del  medicinale  ATGAM  (siero
antilinfocitario   di   cavallo),   per    l'indicazione:    «terapia
dell'aplasia midollare acquisita, anche denominata anemia  aplastica,
dopo fallimento di trattamento con siero antilinfocitario di coniglio
(Thymoglobuline)», con il limite temporale di dodici mesi; 
  Vista la determina dell'AIFA del 20 novembre 2012, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2012, concernente la proroga
di ventiquattro  mesi  dell'inserimento  del  medicinale  ATGAM   nel
succitato elenco; 
  Vista la determina dell'AIFA del 26 novembre 2014, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.  291  del  16  dicembre  2014,  concernente  la
proroga  di  18  mesi  dell'inserimento  del  medicinale  ATGAM   nel
succitato elenco; 
  Vista la determina dell'AIFA del 16 giugno 2016,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2016, concernente la  proroga
di dodici mesi dell'inserimento del medicinale  ATGAM  nel  succitato
elenco; 
  Vista la determina dell'AIFA del 4 agosto  2017,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2017, concernente la  proroga
di dodici mesi dell'inserimento del medicinale  ATGAM  nel  succitato
elenco; 
  Vista la determina dell'AIFA del 31 agosto 2018,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 212  del  12  settembre  2018,  concernente  la
proroga di dodici mesi  dell'inserimento  del  medicinale  ATGAM  nel
succitato elenco; 
  Vista la determina dell'AIFA  del  16  settembre  2019,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2019, concernente la
proroga di dodici mesi  dell'inserimento  del  medicinale  ATGAM  nel
succitato elenco; 
  Considerato che l'aplasia midollare acquisita e' una malattia  rara
a  carico  del  midollo  osseo,  caratterizzata,  se   non   trattata
adeguatamente, da un alto tasso di mortalita'; 
  Considerato che la  domanda  di  autorizzazione  all'immissione  in
commercio di ATGAM e' stata presentata all'AIFA in  data  30  ottobre
2014 tramite procedura decentrata; 
  Ritenuto  opportuno,  in  attesa  degli  esiti  della  domanda   di
autorizzazione  alla  commercializzazione  di  ATGAM,  consentire  la
prescrizione  di  detto  medicinale  a  totale  carico  del  Servizio
sanitario nazionale, per i  pazienti  affetti  da  aplasia  midollare
acquisita per i  quali  la  terapia  con  siero  antilinfocitario  di
coniglio (Thymoglobuline) sia  stata  inefficace,  insufficientemente
efficace o a priori controindicata; 
  Tenuto conto della decisione  assunta  dalla  CTS  dell'AIFA  nelle
riunioni del 16, 17 e 18 settembre 2020 - Stralcio verbale n. 30; 
  Ritenuto, pertanto, di prorogare la permanenza del medicinale ATGAM
(siero  antilinfocitario  di  cavallo)  nell'elenco  dei   medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito
ai sensi della legge  23  dicembre  1996,  n.  648,  per  la  terapia
dell'aplasia midollare acquisita, anche denominata anemia  aplastica,
dopo fallimento di trattamento con siero antilinfocitario di coniglio
(Thymoglobuline); 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'inserimento del medicinale ATGAM  (siero  antilinfocitario  di
cavallo), di cui alla determina n. 1378 del 31 agosto 2018 citata  in
premessa, nell'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del
Servizio sanitario  nazionale  istituito  ai  sensi  della  legge  23
dicembre 1996, n.  648,  e'  prorogato  fino  all'autorizzazione  del
medicinale in Italia nel rispetto delle condizioni per esso  indicate
nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determina. 
  2. Ai fini della consultazione delle liste  dei  farmaci  a  totale
carico del Servizio sanitario nazionale,  ai  sensi  della  legge  23
dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi  pubblicati  sul  sito
istituzionale dell'AIFA https://www.aifa.gov.it