Art. 3 Erogazione del contributo 1. I contributi sono erogati ai comuni beneficiari, compresi gli enti delle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - che esercitano a carico del proprio bilancio le competenze in materia di finanza locale - secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione: per una prima quota integrativa, pari al 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro il 15 settembre 2021, dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'art. 2 del presente decreto, come previsto dal comma 35 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019; per una seconda quota integrativa, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il predetto certificato dovra' essere inviato esclusivamente con modalita' telematica, tramite il Sistema certificazioni enti locali (Area Certificati TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla pagina https://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify 2. Per i comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle autonomie speciali.