Art. 3 
 
                      Erogazione del contributo 
 
  1. I contributi sono erogati ai comuni  beneficiari,  compresi  gli
enti delle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia  e  Valle
d'Aosta e delle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  -  che
esercitano a carico del proprio bilancio le competenze in materia  di
finanza locale - secondo i rispettivi statuti e le relative norme  di
attuazione: 
    per una prima quota integrativa, pari al  50  per  cento,  previa
verifica  dell'avvenuto  inizio,  entro   il   15   settembre   2021,
dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di  monitoraggio  di
cui all'art. 2 del presente  decreto,  come  previsto  dal  comma  35
dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019; 
    per una seconda quota integrativa, pari al restante 50 per cento,
previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato  di
regolare esecuzione rilasciato dal direttore  dei  lavori,  ai  sensi
dell'art. 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  Il predetto certificato dovra' essere  inviato  esclusivamente  con
modalita' telematica, tramite il Sistema certificazioni  enti  locali
(Area Certificati TBEL,  altri  certificati),  accessibile  dal  sito
internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali  alla
pagina https://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify 
  2. Per i comuni delle Regioni  a  statuto  speciale  Friuli-Venezia
Giulia e Valle d'Aosta e delle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano i contributi sono erogati  per  il  tramite  delle  autonomie
speciali.