Art. 4 
 
              Revoca delle assegnazioni dei contributi 
 
  1.  In  caso  di   mancato   rispetto   del   termine   di   inizio
dell'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2021 o  di  parziale
utilizzo dello stesso  contributo  aggiuntivo,  l'assegnazione  viene
revocata, in tutto o in parte, con successivo  decreto  da  adottarsi
entro il 31 ottobre 2021. 
  2. I risparmi derivanti dai ribassi d'asta di cui all'art. 6, comma
1,  se  riutilizzati,  non  costituiscono   parziale   utilizzo   del
contributo.