Art. 4
Revoca delle assegnazioni dei contributi
1. In caso di mancato rispetto del termine di inizio
dell'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2021 o di parziale
utilizzo dello stesso contributo aggiuntivo, l'assegnazione viene
revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto da adottarsi
entro il 31 ottobre 2021.
2. I risparmi derivanti dai ribassi d'asta di cui all'art. 6, comma
1, se riutilizzati, non costituiscono parziale utilizzo del
contributo.