IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il Programma operativo nazionale «Imprese  e  competitivita'»
FESR 2014-2020 (nel  seguito  «Programma  operativo»),  adottato  con
decisione della Commissione europea C(2015) 4444, del 23 giugno 2015,
successivamente modificato fino  all'ultima  versione  approvata  con
decisione della Commissione europea C(2020)1093 del 20 febbraio 2020; 
  Vista,  in  particolare,  l'azione  3.6.1  del  suddetto  programma
operativo, nel cui ambito e' prevista la possibilita'  di  istituire,
mediante l'utilizzo di risorse del programma,  una  riserva  speciale
del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui  all'art.
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662  (nel
seguito,  «Fondo»),  al  fine  di  rafforzare,  nelle   regioni   del
Mezzogiorno, gli ordinari interventi  del  Fondo  di  garanzia,  allo
scopo ultimo di sostenere l'accesso al credito e  lo  sviluppo  delle
piccole e medie imprese nel territorio di interesse, anche attraverso
il rilascio di garanzie su portafogli di finanziamenti; 
  Vista  la  valutazione  ex  ante  degli  strumenti  finanziari  del
Programma operativo,  presentata  al  Comitato  di  sorveglianza  del
medesimo Programma operativo, ai sensi dell'art. 37  del  regolamento
(UE) n. 1303/2013, con procedura  scritta  del  20  maggio  2016  per
l'implementazione degli strumenti finanziari; 
  Visto il protocollo d'intesa 10 luglio 2020 tra il Ministro per  il
Sud e la coesione territoriale e i  Ministri  titolari  di  Programmi
operativi  nazionali,  finalizzato  alla  riprogrammazione  dei   PON
2014-2020 ai sensi dell'art.  242,  comma  6,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, e contenente  la  previsione  di  devoluzione  di
279,3   milioni   di   euro   dal   Programma   operativo   nazionale
«Infrastrutture e reti» 2014-2020, a titolarita' del Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, a favore del programma operativo; 
  Vista  la  riprogrammazione  del  Programma   operativo   nazionale
«Infrastrutture  e  reti»  2014-2020  approvata   dal   comitato   di
sorveglianza con procedura scritta n. 14443 del 4 settembre 2020; 
  Vista la riprogrammazione del programma  operativo,  approvata  dal
comitato di sorveglianza con  procedura  scritta  n.  223674  del  1°
settembre 2020; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  13  marzo  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  92
del 20 aprile 2017, con il quale, in attuazione  di  quanto  previsto
dall'azione 3.6.1. del programma operativo, e' istituita, nell'ambito
del  fondo,  una  sezione  speciale,  denominata  «Riserva  PON  IC»,
finalizzata ad agevolare l'accesso al credito da parte  dei  soggetti
beneficiari; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  21  maggio
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 163 del 16 luglio 2018, con il quale le risorse finanziarie  della
«Riserva PON IC» del fondo sono  integrate,  per  gli  interventi  da
attuare nelle «regioni in transizione», di un  importo  pari  a  euro
6.000.000,00 (sei milioni/00), a valere sulle risorse  dell'asse  III
del programma operativo; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/460 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 marzo 2020,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014, introducendo misure specifiche
volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli  Stati
membri  e  in  altri  settori  delle  loro   economie   in   risposta
all'epidemia di Covid-19; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/558 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23 aprile 2020, che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
1301/2013 e n. 1303/2013,  introducendo  misure  specifiche  volte  a
fornire flessibilita' eccezionale nell'impiego dei fondi  strutturali
e di investimento europei in risposta all'epidemia di Covid-19; 
  Vista la comunicazione C(2020) 1863  final  del  19  marzo  2020  e
successive modificazioni e integrazioni, con la quale la  Commissione
europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure  di  aiuto  di
Stato per le misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del Covid-19, indicando le relative condizioni
di compatibilita' con il mercato  interno  ai  sensi  dell'art.  107,
paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea; 
  Visto  il  decreto-legge  17  marzo  2020,   n.   18   «Misure   di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da  Covid-19»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo  2020,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  (cosiddetto
«decreto cura Italia»), che prevede, all'art. 126, comma 10,  che  le
amministrazioni pubbliche  titolari  di  programmi  cofinanziati  dai
fondi strutturali e di  investimento  europeo  (nel  seguito,  «Fondi
SIE») possano destinare risorse  disponibili  alla  realizzazione  di
interventi mirati a fronteggiare l'emergenza da Covid-19; 
  Visto il decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  recante  «Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per
le imprese,  di  poteri  speciali  nei  settori  strategici,  nonche'
interventi in materia di salute  e  lavoro,  di  proroga  di  termini
amministrativi e processuali», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 94 dell'8 aprile 2020,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (cosiddetto  «decreto
liquidita'»), ha stabilito,  all'art.  13,  modalita'  rafforzate  di
intervento del fondo in deroga alla vigente disciplina  del  medesimo
strumento  applicabili  fino  al  31  dicembre  2020,   introducendo,
altresi', modifiche alle possibilita' di utilizzo  addizionale  delle
risorse delle sezioni speciali; 
  Vista la decisione C(2020) 2370 del 13 aprile 2020, con la quale la
Commissione  europea  ha  approvato  il  regime  di  aiuti  n.  56966
(2020/N),  notificato   dalle   autorita'   italiane,   relativo   al
rafforzamento operativo  e  finanziario  del  fondo,  introdotto  dal
predetto art. 13 del decreto-legge n. 23 del 2020; 
  Vista la decisione C(2020) 4125 final del 16 giugno  2020,  con  la
quale la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti n. 57625
(2020/N), notificato dalle autorita'  italiane,  con  il  quale  sono
state apportate modifiche e integrazioni al sopra  citato  regime  di
aiuti n. 56966  (2020/N)  per  effetto  di  intervenute  disposizioni
legislative; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
Covid-19»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 128 del 19 maggio 2020,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77  (cosiddetto  «decreto  rilancio»),
che ha dettato specifiche disposizioni per il  contributo  dei  fondi
SIE  al  contrasto  della   situazione   di   crisi   socio-economica
sviluppatasi  in  conseguenza  all'emergenza  sanitaria,  da  attuare
attraverso un'operazione di riprogrammazione del programma operativo; 
  Visto, in particolare, l'art. 242 del citato  decreto-legge  n.  34
del 2020, che prevede: 
    al comma 1, la  possibilita'  di  richiedere  l'applicazione  del
tasso di cofinanziamento dell'Unione europea al  100  percento  delle
spese dichiarate nelle  domande  di  pagamento  relative  al  periodo
contabile 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese
emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate  al  contrasto
degli effetti dell'epidemia da Covid-19, precisando  che  i  rimborsi
per le spese rendicontate alla Commissione  per  l'emergenza  saranno
destinati al finanziamento dei programmi operativi complementari; 
    al comma  2,  che  «le  risorse  erogate  dall'Unione  europea  a
rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali  di  cui
al comma 1 sono riassegnate alle  stesse  amministrazioni  che  hanno
proceduto alla rendicontazione, fino  a  concorrenza  dei  rispettivi
importi,  per  essere  destinate  alla  realizzazione  di   programmi
operativi complementari, vigenti o da adottarsi»; 
  Considerato  che  la  crisi  economica   innescata   dall'emergenza
epidemiologica ha colpito, in maniera  dura  e  prolungata,  l'intero
sistema produttivo del Paese,  determinando,  nel  secondo  trimestre
2020, una contrazione stimata del prodotto interno  lordo  (Pil)  del
12,4% rispetto  al  trimestre  precedente  e  del  17,3%  in  termini
tendenziali, con una variazione acquisita per il  2020  pari  a  meno
14,3%,  causata  da  una  diminuzione  del  valore  aggiunto  che  ha
riguardato tutti i comparti produttivi. 
  Considerato  che  la  crescente  diffusione  del  virus   ha   reso
necessaria l'adozione di misure drastiche di contenimento, che  hanno
interessato, tra gli altri,  anche  il  sistema  produttivo,  con  la
disposizione, nel corso della prima fase di gestione  dell'emergenza,
del generale blocco delle attivita' economiche; 
  Considerato che, per effetto del predetto blocco, le imprese  hanno
dovuto affrontare una situazione di  forte  difficolta'  economica  e
finanziaria, con pesanti contrazioni del fatturato e una  conseguente
diminuzione  della  liquidita'  necessaria  a  finanziarie  i   costi
aziendali correnti; 
  Considerata l'esigenza, in  ragione  della  grave  e  generalizzata
situazione di difficolta' delle imprese, ancora piu' marcate nel caso
di imprese di piccola e media  dimensione  e  di  quelle  localizzate
nelle zone economicamente meno sviluppate del Paese, di procedere  al
tempestivo  utilizzo  delle  risorse  del  programma  operativo   per
contrastare e mitigare gli effetti dell'emergenza sanitaria  in  atto
attraverso un piu' forte ricorso alla Riserva PON IC  del  fondo,  il
cui intervento, mediante il rilascio  di  garanzie  su  finanziamenti
bancari, si e' rivelato uno strumento efficace al fine  di  sostenere
le esigenze di liquidita' nella attuale fase di crisi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Integrazione dell'assegnazione finanziaria 
                    destinata alla Riserva PON IC 
 
   1. Al fine di rafforzare il sostegno alle piccole e medie  imprese
nell'accesso al credito nel  corso  della  crisi  economica  connessa
all'emergenza epidemiologica da Covid-19,  la  dotazione  finanziaria
della Riserva PON IC del Fondo di garanzia per  le  piccole  e  medie
imprese di cui all'art. 2, comma 100,  lettera  a),  della  legge  23
dicembre 1996,  n.  662,  a  seguito  delle  modifiche  al  Programma
operativo nazionale «Imprese e competitivita'»  FESR  2014-2020  (nel
seguito,  «Programma  operativo»)  descritte   nelle   premesse,   e'
incrementata di ulteriori  euro  1.433.693.204,74  di  risorse  FESR,
cosi' distribuite: 
    a) euro 1.319.267.008,44 destinati alle «Regioni meno sviluppate»
(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia); 
    b) euro 66.866.255,30 destinati  alle  «Regioni  in  transizione»
(Abruzzo, Molise e Sardegna); 
    c) euro 47.559.941,00 destinati alle  «Regioni  piu'  sviluppate»
del restante territorio nazionale. 
  2. Ai sensi di quanto previsto  dal  regolamento  (UE)  2020/558  e
dall'art.  242  del  decreto-legge  n.  34  del  2020,  citati  nelle
premesse, le risorse del programma operativo attribuite alla  Riserva
PON IC sono  rendicontabili  al  tasso  di  cofinanziamento  del  100
percento a carico dei fondi dell'Unione europea,  in  relazione  alle
spese dichiarate nelle domande di pagamento del periodo contabile che
decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno  2021,  anche  a  valere
sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al
contrasto e alla mitigazione  degli  effetti  sanitari,  economici  e
sociali generati dall'epidemia di Covid-19. 
  3. Le risorse erogate dall'Unione europea a  rimborso  delle  spese
rendicontate per le misure  emergenziali  di  cui  al  comma  2  sono
riassegnate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 242, comma 2,  del
decreto-legge n. 34 del 2020, al Ministero dello sviluppo  economico,
fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate  alla
realizzazione di programmi  operativi  complementari,  vigenti  o  da
adottarsi.