IL DIRETTORE GENERALE 
                             DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di debito  pubblico»,  (di  seguito  «Testo  unico»),  ed  in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di  seguito  «decreto
di  massima»),  con  il  quale  sono  state  stabilite   in   maniera
continuativa le caratteristiche  e  la  modalita'  di  emissione  dei
titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta; 
  Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, con il quale si e'
provveduto ad integrare il «decreto di massima»,  con  riguardo  agli
articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle tranche supplementari
dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore  ai  dieci
anni; 
  Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018, con il  quale  si  e'
provveduto a modificare l'art.  12  del  «decreto  di  massima»,  con
particolare riferimento alla percentuale spettante  nel  collocamento
supplementare dei  buoni  del  Tesoro  poliennali  con  vita  residua
superiore ai dieci anni; 
  Visto il decreto n. 53275 del 3 luglio  2020  con  cui  sono  stati
modificati gli articoli 6 e 17 del «decreto di massima» in materia di
corresponsione delle provvigioni di collocamento; 
  Visto il decreto n. 62724 del 2 agosto 2020, con  il  quale  si  e'
provveduto a modificare il  comma  4  dell'art.  6  del  «decreto  di
massima» stabilendo con maggiore chiarezza, per  quali  tipologie  di
aste le provvigioni dovranno essere corrisposte,  nonche'  il  limite
massimo dell'ammontare totale emesso  ai  fini  della  corresponsione
delle provvigioni dovute per la partecipazione alle aste ordinarie; 
  Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, emanato in
attuazione dell'art. 3 del testo unico (di seguito «decreto cornice»)
ove si definiscono per  l'anno  finanziario  2020  gli  obiettivi,  i
limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi
nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo
prevedendo che le operazioni stesse vengano  disposte  dal  direttore
generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della  Direzione
seconda del Dipartimento  medesimo  e  che,  in  caso  di  assenza  o
impedimento di quest'ultimo, le operazioni  predette  possano  essere
disposte  dal  medesimo  direttore  generale  del  Tesoro,  anche  in
presenza di delega continuativa; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle
operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  96718  del  7  dicembre  2012,
concernente  le  «Disposizioni  per  le  operazioni  di  separazione,
negoziazione  e  ricostituzione  delle  componenti  cedolari,   della
componente  indicizzata  all'inflazione  e  del  valore  nominale  di
rimborso dei titoli di Stato (stripping)»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante  il  «bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2020  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», ed in particolare  l'art.  3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione
dei prestiti  pubblici  per  l'anno  stesso,  cosi'  come  modificato
dall'art. 114, comma 2, del decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,
convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte  a  tutto  il  9
novembre 2020 ammonta, al netto dei  rimborsi  di  prestiti  pubblici
gia' effettuati, a 161.228 milioni di euro; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visti i propri decreti in data 14 luglio, 13 agosto, 10 settembre e
12 ottobre 2020, con i quali  e'  stata  disposta  l'emissione  delle
prime  otto  tranche  dei  buoni  del  Tesoro  poliennali  0,95%  con
godimento 16 luglio 2020 e scadenza 15 settembre 2027; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una  nona  tranche  dei  predetti  buoni  del
Tesoro poliennali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del  «Testo  unico»  nonche'
del «decreto cornice», e' disposta l'emissione di  una  nona  tranche
dei buoni del Tesoro poliennali 0,95%,  avente  godimento  16  luglio
2020 e scadenza 15 settembre 2027. L'emissione della predetta tranche
viene disposta per un ammontare  nominale  compreso  fra  un  importo
minimo di 1.250 milioni di euro e un importo massimo di 1.750 milioni
di euro. 
  I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,95%,  pagabile  in
due semestralita' posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni
anno di durata del prestito. 
  La prima cedola dei buoni emessi con il presente  decreto,  essendo
pervenuta in scadenza, non verra' corrisposta. 
  Sui  buoni  medesimi  possono  essere  effettuate   operazioni   di
separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore  di
rimborso del titolo («coupon stripping»). 
  Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli
sono quelle definite nel «decreto di massima»,  che  qui  si  intende
interamente  richiamato  ed  a  cui  si   rinvia   per   quanto   non
espressamente disposto dal presente decreto.