IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modificazioni recante: «Codice in  materia  di  protezione  dei  dati
personali»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»  e,  in
particolare, l'art. 15, che prevede che le pubbliche  amministrazioni
provvedono   a   razionalizzare   e   semplificare   i   procedimenti
amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti, la modulistica,
le modalita' di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei
cittadini e delle imprese; 
  Visti, in particolare, gli articoli 68  e  69  del  citato  decreto
legislativo n. 82 del  2015  finalizzati  a  favorire  il  riuso  dei
programmi informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020/2022»; 
  Vista la ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare
relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e per il triennio 2020-2022 pubblicata in data 30 dicembre  2019
ed in particolare la  tabella  10  del  bilancio  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto  lo  stanziamento  di  competenza  e  cassa  per  l'esercizio
finanziario 2020 di euro 2.000.000,00 sul capitolo  7271  «Contributo
in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico
non di linea, che dotano i veicoli adibiti  ai  medesimi  servizi  di
paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati
alla clientela»  del  bilancio  di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ed  in  particolare
l'art. 93, che al comma 1, primo periodo, prevede che: «allo scopo di
contrastare e contenere il diffondersi del  virus  COVID-19,  nonche'
per garantire maggiori condizioni di sicurezza ai  conducenti  ed  ai
passeggeri, e' riconosciuto un contributo in favore dei soggetti  che
svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i
veicoli adibiti ai medesimi  servizi  di  paratie  divisorie  atte  a
separare il posto di  guida  dai  sedili  riservati  alla  clientela,
muniti dei  necessari  certificati  di  conformita',  omologazione  o
analoga autorizzazione»; 
  Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  ed  in  particolare
l'art. 264 in  materia  di  liberalizzazione  e  semplificazione  dei
procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19; 
  Considerato che il citato art. 93, al  comma  1,  secondo  periodo,
dispone che presso il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
e' istituito un apposito fondo con la dotazione di 2 milioni di  euro
per l'anno 2020; 
  Tenuto conto che, ai sensi del predetto art.  93,  comma  1,  terzo
periodo  «le  agevolazioni  consistono  nel  riconoscimento   di   un
contributo, fino ad esaurimento  delle  risorse  di  cui  al  secondo
periodo, nella misura indicata nel  decreto  di  cui  al  comma  2  e
comunque non superiore al cinquanta per cento del  costo  di  ciascun
dispositivo installato»; 
  Considerato che il predetto art. 93, al comma 2, dispone  che  «con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto,  viene  determinata   l'entita'   massima   del   contributo
riconoscibile e sono disciplinate le modalita' di presentazione delle
domande di contributo e di erogazione dello stesso»; 
  Visto il decreto 2  aprile  2020,  prot.  n.  40265,  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze  con  cui  e'  stato  istituito,  nel
corrente esercizio  finanziario,  il  capitolo  7271  «Contributo  in
favore dei soggetti che svolgono autoservizi  di  trasporto  pubblico
non di linea, che dotano i veicoli adibiti  ai  medesimi  servizi  di
paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati
alla clientela», con  stanziamento  di  competenza  e  di  cassa  per
l'esercizio finanziario 2020 di 2 milioni di euro per le finalita' di
cui ai citato art. 93, comma 1, primo periodo; 
  Considerata   la   necessita'   di    provvedere    tempestivamente
all'individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle
previsioni di cui all'art. 93, comma 2, del citato  decreto-legge  n.
18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.
27 del 24 aprile 2020; 
  Considerato che il riuso dei programmi  informatici  di  proprieta'
delle  pubbliche  amministrazioni,  secondo  quanto  previsto   dagli
articoli 68 e 69 del citato  decreto  legislativo  n.  82  del  2005,
garantisce  il  raggiungimento  delle  finalita'   di   economicita',
efficienza, tutela degli investimenti e neutralita' tecnologica; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, che dispone
che «le amministrazioni dello Stato, cui sono  attribuiti  per  legge
fondi  o  interventi  pubblici,  possono  affidarne  direttamente  la
gestione,  nel  rispetto  dei   principi   comunitari   e   nazionali
conferenti, a societa' a capitale  interamente  pubblico  su  cui  le
predette amministrazioni esercitano un  controllo  analogo  a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello  Stato.
Gli oneri di gestione e le spese di  funzionamento  degli  interventi
relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie  dei  fondi
stessi». 
  Ritenuto, pertanto, di disporre l'affidamento a societa' a capitale
interamente pubblico delle  attivita'  di  attuazione  ed  esecuzione
connesse all'adozione del decreto di cui al predetto art. 93; 
  Vista   l'applicazione   web    denominata    «Bonus    dispositivi
antiabbandono» di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 28 gennaio 2020, n. 39, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale,
Serie generale n. 39 del 17 febbraio 2020, le cui misure tecniche  ed
organizzative e modalita' di attuazione sono  adottate  e  rispettate
anche nell'ambito del presente decreto; 
  Vista la circolare del 14 aprile 2020,  prot.  n.  10830  del  Capo
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari  generali  e
il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  la
successiva circolare del 26 maggio 2020, prot. n. 14724 del direttore
generale  per  la  motorizzazione  che  individuano  le  prescrizioni
tecniche per l'applicazione di  divisori  sui  veicoli  destinati  ai
servizi di autotrasporto pubblico non di linea; 
  Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Sentita  l'Autorita'  garante  per  i  dati  personali  che,  nella
riunione del 9 luglio 2020, si e' espressa, ai  sensi  dell'art.  58,
par. 3, lettera b), del  regolamento  (UE)  n.  2016/679,  formulando
parere favorevole; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina  i  criteri  e  le  modalita'  di
concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'art. 93, comma
1,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.   18   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  2. Il contributo e' erogato, nella forma di rimborso, in favore dei
soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di  linea
che, dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.  18,
dotano i veicoli adibiti ai medesimi  servizi  di  paratie  divisorie
conformi alle prescrizioni tecniche di cui alle circolari  citate  in
premessa.