IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'art. 15, che prevede che le pubbliche amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti, la modulistica, le modalita' di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese; Visti, in particolare, gli articoli 68 e 69 del citato decreto legislativo n. 82 del 2015 finalizzati a favorire il riuso dei programmi informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022»; Vista la ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 pubblicata in data 30 dicembre 2019 ed in particolare la tabella 10 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto lo stanziamento di competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2020 di euro 2.000.000,00 sul capitolo 7271 «Contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela» del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ed in particolare l'art. 93, che al comma 1, primo periodo, prevede che: «allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonche' per garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti ed ai passeggeri, e' riconosciuto un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto di guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformita', omologazione o analoga autorizzazione»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ed in particolare l'art. 264 in materia di liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19; Considerato che il citato art. 93, al comma 1, secondo periodo, dispone che presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un apposito fondo con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020; Tenuto conto che, ai sensi del predetto art. 93, comma 1, terzo periodo «le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al secondo periodo, nella misura indicata nel decreto di cui al comma 2 e comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di ciascun dispositivo installato»; Considerato che il predetto art. 93, al comma 2, dispone che «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene determinata l'entita' massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalita' di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso»; Visto il decreto 2 aprile 2020, prot. n. 40265, del Ministro dell'economia e delle finanze con cui e' stato istituito, nel corrente esercizio finanziario, il capitolo 7271 «Contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela», con stanziamento di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2020 di 2 milioni di euro per le finalita' di cui ai citato art. 93, comma 1, primo periodo; Considerata la necessita' di provvedere tempestivamente all'individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 93, comma 2, del citato decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020; Considerato che il riuso dei programmi informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dagli articoli 68 e 69 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, garantisce il raggiungimento delle finalita' di economicita', efficienza, tutela degli investimenti e neutralita' tecnologica; Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, che dispone che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi». Ritenuto, pertanto, di disporre l'affidamento a societa' a capitale interamente pubblico delle attivita' di attuazione ed esecuzione connesse all'adozione del decreto di cui al predetto art. 93; Vista l'applicazione web denominata «Bonus dispositivi antiabbandono» di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 gennaio 2020, n. 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 39 del 17 febbraio 2020, le cui misure tecniche ed organizzative e modalita' di attuazione sono adottate e rispettate anche nell'ambito del presente decreto; Vista la circolare del 14 aprile 2020, prot. n. 10830 del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la successiva circolare del 26 maggio 2020, prot. n. 14724 del direttore generale per la motorizzazione che individuano le prescrizioni tecniche per l'applicazione di divisori sui veicoli destinati ai servizi di autotrasporto pubblico non di linea; Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze; Sentita l'Autorita' garante per i dati personali che, nella riunione del 9 luglio 2020, si e' espressa, ai sensi dell'art. 58, par. 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 2016/679, formulando parere favorevole; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'art. 93, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 2. Il contributo e' erogato, nella forma di rimborso, in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea che, dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 18, dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie conformi alle prescrizioni tecniche di cui alle circolari citate in premessa.