Art. 2 
 
                             Richiedenti 
 
  1. Il contributo puo' essere richiesto dai soggetti che,  in  forma
individuale, societaria associata, svolgono autoservizi di  trasporto
pubblico non di linea e che dotano  i  veicoli  adibiti  ai  medesimi
servizi di paratie divisorie atte a separare il posto  di  guida  dai
sedili riservati alla clientela. 
  2. Il contributo e' riconosciuto in relazione a ciascun veicolo che
viene dotato di paratia, in proprieta' o in locazione  finanziaria  o
detenuto ad altro titolo dai soggetti di cui al comma  1,  utilizzato
per il servizio di trasporto pubblico non di linea.