Art. 2 Richiedenti 1. Il contributo puo' essere richiesto dai soggetti che, in forma individuale, societaria associata, svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea e che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto di guida dai sedili riservati alla clientela. 2. Il contributo e' riconosciuto in relazione a ciascun veicolo che viene dotato di paratia, in proprieta' o in locazione finanziaria o detenuto ad altro titolo dai soggetti di cui al comma 1, utilizzato per il servizio di trasporto pubblico non di linea.