Art. 5 Rimborso per l'acquisto 1. Ai fini dell'attribuzione del contributo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso SOGEI procede alla verifica della validita' e correttezza dei dati relativi al codice fiscale dichiarati dal richiedente ai sensi dell'art. 4 attraverso il collegamento con l'anagrafe tributaria, e della targa del veicolo, utilizzando apposito elenco fornito dalla Direzione generale per la Motorizzazione aggiornato con cadenza mensile, anche per l'eventuale risoluzione di problematiche connesse al numero di targa inserito. 2. Per ciascun veicolo per cui e' stata acquistata e installata la paratia, si provvede al rimborso mediante accredito di un importo fino al cinquanta per cento del costo della paratia e, comunque, nel limite massimo di euro 150, sul conto corrente le cui coordinate bancarie sono fornite al momento della presentazione dell'istanza di rimborso.