Art. 5 
 
                       Rimborso per l'acquisto 
 
  1. Ai fini dell'attribuzione del  contributo,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti attraverso SOGEI procede alla verifica
della validita' e correttezza dei dati  relativi  al  codice  fiscale
dichiarati  dal  richiedente  ai  sensi  dell'art.  4  attraverso  il
collegamento con l'anagrafe tributaria, e della  targa  del  veicolo,
utilizzando apposito elenco fornito dalla Direzione generale  per  la
Motorizzazione aggiornato con cadenza mensile, anche per  l'eventuale
risoluzione di problematiche connesse al numero di targa inserito. 
  2. Per ciascun veicolo per cui e' stata acquistata e installata  la
paratia, si provvede al rimborso mediante  accredito  di  un  importo
fino al cinquanta per cento del costo della paratia e, comunque,  nel
limite massimo di euro 150, sul  conto  corrente  le  cui  coordinate
bancarie sono fornite al momento della presentazione dell'istanza  di
rimborso.