Art. 8 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
  1.  Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali,  di   cui
all'applicazione web dedicata e inerente lo  svolgimento  dei  propri
compiti istituzionali, e' il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
  2. I soggetti attuatori  di  cui  all'art.  6  sono  designati  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quali responsabili del
trattamento  dei  dati  con  apposito  atto  scritto  in   cui   sono
specificati analiticamente i compiti  affidati,  che  non  comportano
decisioni sulle finalita' e sulle modalita' di utilizzazione dei dati
stessi che restano nella sfera della titolarita' del Ministero  delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  in  conformita'  all'art.  28  del
regolamento (UE) n. 2016/679. 
  3. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  assicura  il
trattamento dei dati personali nel rispetto della  normativa  vigente
con riferimento,  in  particolare,  alle  modalita'  e  ai  tempi  di
conservazione dei  dati  personali,  nel  rispetto  dei  principi  di
privacy by design e by default, limitandolo alla  sola  realizzazione
dei compiti attinenti all'attribuzione del contributo e ai successivi
controlli  sulla  relativa  erogazione.  Nelle  convenzioni  di   cui
all'art. 6 sono individuate le misure tecniche e organizzative  volte
ad assicurare un adeguato livello di  sicurezza  con  riferimento  ai
rischi derivanti dalla distruzione, dalla  perdita,  dalla  modifica,
dalla  divulgazione  non  autorizzata   o   dall'accesso,   in   modo
accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto  dell'art.  32
del regolamento (UE) n. 2016/679, nonche' i  tempi  di  conservazioni
dei dati. 
  4.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  quale
amministrazione responsabile per l'attuazione del  presente  decreto,
ai sensi dell'art. 6,  continua  ad  avvalersi,  nel  rispetto  della
normativa vigente in  materia  di  trattamento  dei  dati  personali,
dell'Agenzia dell'Italia digitale, senza nuovi o maggiori  oneri  per
il bilancio dello Stato, e, ai sensi della normativa  in  materia  di
riuso  dei  prodotti  informatici  e  dell'art.  19,  comma  5,   del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle societa'  SOGEI  -  Societa'
generale d'informatica  S.p.a.  e  CONSAP  -  Concessionaria  servizi
assicurativi pubblici S.p.a.