IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO Visti gli articoli 100 e 103 della Costituzione; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»; Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante l'istituzione dei Tribunali amministrativi regionali; Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante «Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali»; Visto l'art. 20, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, recante «Disposizioni in materia di giustizia amministrativa», secondo il quale il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilita' e finanza pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo»; Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 recante «Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante «Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia amministrativa»; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa n. 58, adottata nella seduta del 17 settembre 2020, con la quale e' stato modificato il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, adottato con decreto Presidente Consiglio di Stato 15 febbraio 2005; Vista la delibera n. 57, adottata nella seduta del 17 settembre 2020, con la quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa ha ritenuto di procedere ad una revisione della struttura del bilancio di previsione della Giustizia amministrativa prevista dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, per renderne la gestione piu' rispondente ai principi di trasparenza e responsabilizzazione nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonche' di adeguare la struttura del bilancio al quadro organizzativo delineato dal nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa adottato con decreto Presidente Consiglio di Stato 29 gennaio 2018, n. 9; Decreta: 1. Sono approvate le modifiche al Regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia amministrativa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 6 febbraio 2012, come riportate nel testo consolidato, con carattere in grassetto, in Allegato 1 al presente decreto. 2. Le disposizioni del Regolamento di cui al comma 1 che presuppongano l'approvazione della pianta organica saranno operative a seguito della conclusione del procedimento attinente alla pianta organica medesima. In caso di dubbio sul collegamento tra il Regolamento e la pianta organica, la questione verra' risolta dal Consiglio di Presidenza. 3. Il Regolamento e' trasmesso all'organo di controllo per il visto di competenza e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 novembre 2020 Il Presidente: Patroni Griffi