IL PRESIDENTE 
                       DEL CONSIGLIO DI STATO 
 
  Visti gli articoli 100 e 103 della Costituzione; 
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,  recante  «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e per la  contabilita'  generale
dello Stato»; 
  Visto  il  regio  decreto  26  giugno  1924,   n.   1054,   recante
l'approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato,  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante l'istituzione  dei
Tribunali amministrativi regionali; 
  Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante  «Ordinamento  della
giurisdizione  amministrativa  e  del  personale  di  segreteria   ed
ausiliario del Consiglio di  Stato  e  dei  Tribunali  amministrativi
regionali»; 
  Visto l'art. 20, comma 2, della  legge  21  luglio  2000,  n.  205,
recante  «Disposizioni  in  materia  di  giustizia   amministrativa»,
secondo  il  quale  il  Consiglio  di  presidenza   della   giustizia
amministrativa disciplina l'organizzazione,  il  funzionamento  e  la
gestione  delle  spese  del  Consiglio  di  Stato  e  dei   Tribunali
amministrativi regionali; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge  di  contabilita'  e
finanza pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  recante
«Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n.  69,  recante
delega al Governo per il riordino del processo amministrativo»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  91  recante
«Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31  dicembre
2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi
contabili»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato  6  febbraio
2012, recante «Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria
da parte della Giustizia amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  recante  il
Codice  dei  contratti  pubblici  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Vista la delibera  del  Consiglio  di  Presidenza  della  Giustizia
amministrativa n. 58, adottata nella seduta del  17  settembre  2020,
con la quale e' stato modificato  il  Regolamento  di  organizzazione
degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa,  adottato
con decreto Presidente Consiglio di Stato 15 febbraio 2005; 
  Vista la delibera n. 57, adottata nella  seduta  del  17  settembre
2020, con  la  quale  il  Consiglio  di  Presidenza  della  Giustizia
amministrativa ha  ritenuto  di  procedere  ad  una  revisione  della
struttura del bilancio di previsione della  Giustizia  amministrativa
prevista dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio
2012, per renderne  la  gestione  piu'  rispondente  ai  principi  di
trasparenza  e  responsabilizzazione  nell'utilizzo   delle   risorse
pubbliche, nonche' di adeguare la struttura del  bilancio  al  quadro
organizzativo delineato dal nuovo Regolamento di organizzazione degli
uffici amministrativi della  Giustizia  amministrativa  adottato  con
decreto Presidente Consiglio di Stato 29 gennaio 2018, n. 9; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Sono approvate le modifiche al Regolamento  recante  l'esercizio
dell'autonomia finanziaria da parte della  Giustizia  amministrativa,
approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 6
febbraio 2012, come riportate nel testo consolidato, con carattere in
grassetto, in Allegato 1 al presente decreto. 
  2.  Le  disposizioni  del  Regolamento  di  cui  al  comma  1   che
presuppongano l'approvazione della pianta organica saranno  operative
a seguito della conclusione del procedimento  attinente  alla  pianta
organica  medesima.  In  caso  di  dubbio  sul  collegamento  tra  il
Regolamento e la pianta organica, la  questione  verra'  risolta  dal
Consiglio di Presidenza. 
  3. Il Regolamento e' trasmesso all'organo di controllo per il visto
di competenza e successivamente pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 10 novembre 2020 
 
                                        Il Presidente: Patroni Griffi