Art. 7 Commissioni 1. Per la gestione del Fondo, alla SGR e' riconosciuta una commissione annua di gestione pari al 2% (due per cento). 2. La commissione di gestione di cui al comma 1 e' applicata, nel corso del periodo di investimento, al valore nominale del capitale sottoscritto dai partecipanti al Fondo. Successivamente al termine del periodo di investimento ai sensi del regolamento del Fondo, la commissione di gestione e' calcolata con riferimento al minore tra il costo complessivo degli investimenti effettuati nelle imprese in portafoglio e il valore complessivo netto del Fondo risultante dalla piu' recente relazione annuale o relazione semestrale del Fondo approvata dalla SGR. 3. Alla SGR e' altresi' riconosciuta una commissione di performance, in linea con la prassi di mercato, di importo pari al 15% (quindici per cento) applicato all'importo dato dalla differenza tra il valore finale del Fondo e il valore nominale del Fondo, qualora il risultato finale della gestione del Fondo sia eccedente il rendimento minimo del 5% (cinque per cento) annuo composto applicato all'ammontare versato del patrimonio del Fondo, al netto delle commissioni di sovrapprezzo e tenendo conto delle effettive date dei versamenti effettuati e degli eventuali rimborsi gia' ricevuti dai partecipanti. 4. Gli oneri di cui ai precedenti commi 1 e 3 gravano sulle medesime risorse aggiuntive di cui all'art. 3, comma 1, assegnate al Fondo di sostegno al venture capital ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020.