Art. 7 
 
                             Commissioni 
 
  1. Per  la  gestione  del  Fondo,  alla  SGR  e'  riconosciuta  una
commissione annua di gestione pari al 2% (due per cento). 
  2. La commissione di gestione di cui al comma 1 e'  applicata,  nel
corso del periodo di investimento, al valore  nominale  del  capitale
sottoscritto dai partecipanti al Fondo.  Successivamente  al  termine
del periodo di investimento ai sensi del regolamento  del  Fondo,  la
commissione di gestione e' calcolata con riferimento al minore tra il
costo complessivo degli  investimenti  effettuati  nelle  imprese  in
portafoglio e il valore complessivo netto del Fondo risultante  dalla
piu' recente relazione  annuale  o  relazione  semestrale  del  Fondo
approvata dalla SGR. 
  3.  Alla  SGR  e'  altresi'   riconosciuta   una   commissione   di
performance, in linea con la prassi di mercato, di  importo  pari  al
15% (quindici per cento) applicato all'importo dato dalla  differenza
tra il valore finale del  Fondo  e  il  valore  nominale  del  Fondo,
qualora il risultato finale della gestione del Fondo sia eccedente il
rendimento minimo del 5% (cinque per cento) annuo composto  applicato
all'ammontare versato  del  patrimonio  del  Fondo,  al  netto  delle
commissioni di sovrapprezzo e tenendo conto delle effettive date  dei
versamenti effettuati e degli eventuali rimborsi  gia'  ricevuti  dai
partecipanti. 
  4. Gli oneri di cui  ai  precedenti  commi  1  e  3  gravano  sulle
medesime risorse aggiuntive di cui all'art. 3, comma 1, assegnate  al
Fondo di sostegno al venture capital ai sensi dell'art. 38, comma  3,
del decreto-legge n. 34/2020.