Art. 8 Modalita' e termini di restituzione o reimpiego delle risorse 1. Entro sessanta giorni dalla data di chiusura contabile della liquidazione del Fondo, salve le eventuali somme da vincolare al fine di coprire potenziali oneri residui del Fondo fino alla scadenza degli stessi, la SGR restituisce al Ministero, in qualita' di quotista, l'attivo eventualmente derivante dalla liquidazione del Fondo medesimo in base alla ripartizione tra i partecipanti e la SGR dei proventi e del risultato finale della gestione del Fondo derivante dallo smobilizzo degli investimenti del Fondo. 2. In alternativa a quanto previsto dal precedente comma 1, entro lo scadere del termine di durata del Fondo previsto dal regolamento di gestione, come eventualmente prorogato, la SGR e il Ministero possono concordare una diversa allocazione degli attivi eventualmente residuanti nel Fondo, quale il trasferimento di tali risorse ad altro fondo gestito dalla SGR ovvero secondo altre soluzioni tecniche atte in ogni caso a garantire il miglior interesse dei partecipanti al Fondo e dei soggetti beneficiari degli investimenti del medesimo.