Art. 8 
 
                 Modalita' e termini di restituzione 
                      o reimpiego delle risorse 
 
  1. Entro sessanta giorni dalla data  di  chiusura  contabile  della
liquidazione del Fondo, salve le eventuali somme da vincolare al fine
di coprire potenziali oneri residui  del  Fondo  fino  alla  scadenza
degli stessi,  la  SGR  restituisce  al  Ministero,  in  qualita'  di
quotista, l'attivo eventualmente  derivante  dalla  liquidazione  del
Fondo medesimo in base alla ripartizione tra i partecipanti e la  SGR
dei  proventi  e  del  risultato  finale  della  gestione  del  Fondo
derivante dallo smobilizzo degli investimenti del Fondo. 
  2. In alternativa a quanto previsto dal precedente comma  1,  entro
lo scadere del termine di durata del Fondo previsto  dal  regolamento
di gestione, come eventualmente prorogato,  la  SGR  e  il  Ministero
possono concordare una diversa allocazione degli attivi eventualmente
residuanti nel Fondo, quale il trasferimento di tali risorse ad altro
fondo gestito dalla SGR ovvero secondo altre soluzioni tecniche  atte
in ogni caso a garantire il miglior  interesse  dei  partecipanti  al
Fondo e dei soggetti beneficiari degli investimenti del medesimo.