Art. 2 Deroghe 1. Per l'attuazione delle attivita' previste dalla presente ordinanza, e' autorizzata la deroga alle seguenti disposizioni: art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206.