Art. 3 Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dal comma 4, dell'art. 1 si provvede, nel limite massimo complessivo di 8.505.000,00 euro, a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza. 2. Agli oneri derivanti dal comma 5, dell'art. 1 si provvede, nel limite massimo complessivo di 446.800,00 euro, a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza. 3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite sul conto di tesoreria unica intestato alla Regione Campania - soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti. Resta fermo quanto disposto in tema di rendicontazione dalla circolare del Capo del Dipartimento della protezione civile del 23 maggio 2020. Roma, 15 novembre 2020 Il Capo del Dipartimento: Borrelli