Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dal comma 4, dell'art. 1 si provvede, nel
limite massimo complessivo di 8.505.000,00 euro, a valere sulle
risorse stanziate per l'emergenza.
2. Agli oneri derivanti dal comma 5, dell'art. 1 si provvede, nel
limite massimo complessivo di 446.800,00 euro, a valere sulle risorse
stanziate per l'emergenza.
3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite sul conto di
tesoreria unica intestato alla Regione Campania - soggetto attuatore
ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli
incarichi effettivamente conferiti. Resta fermo quanto disposto in
tema di rendicontazione dalla circolare del Capo del Dipartimento
della protezione civile del 23 maggio 2020.
Roma, 15 novembre 2020
Il Capo del Dipartimento: Borrelli