Art. 3 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dal comma 4, dell'art. 1 si  provvede,  nel
limite massimo  complessivo  di  8.505.000,00  euro,  a  valere sulle
risorse stanziate per l'emergenza. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 5, dell'art. 1 si  provvede,  nel
limite massimo complessivo di 446.800,00 euro, a valere sulle risorse
stanziate per l'emergenza. 
  3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite  sul  conto  di
tesoreria unica intestato alla Regione Campania - soggetto  attuatore
ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della
protezione civile n. 630  del  3  febbraio  2020,  sulla  base  degli
incarichi effettivamente conferiti. Resta fermo  quanto  disposto  in
tema di rendicontazione dalla circolare  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile del 23 maggio 2020. 
 
    Roma, 15 novembre 2020 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli