IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione economica» e, in particolare, l'art.  16,  concernente
la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale  per
la programmazione economica, di seguito CIPE o Comitato,  nonche'  le
successive disposizioni legislative relative alla composizione  dello
stesso Comitato; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi», e successive modificazioni; 
  Visto il nuovo «Piano generale dei trasporti  e  della  logistica»,
sul quale questo  Comitato  si  e'  definitivamente  pronunciato  con
delibera 1° febbraio 2001, n. 1, e che e' stato approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto -
CUP e, in particolare: 
    a) la delibera 27 dicembre 2002, n. 143, nonche' la  delibera  29
settembre 2004, n. 24, con le quali questo Comitato  ha  definito  il
sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito  che  il  CUP  deve
essere riportato su tutti i  documenti  amministrativi  e  contabili,
cartacei  ed  informatici,  relativi  a  progetti   di   investimento
pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi
informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 
    b)  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere
dotato di un CUP; 
    c) la legge 13 agosto 2010, n. 136, e  successive  modificazioni,
che, tra l'altro,  definisce  le  sanzioni  applicabili  in  caso  di
mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; 
  Vista la delibera 24 aprile 1996, n. 65, recante «Linee  guida  per
la regolazione dei servizi di pubblica utilita'», con la quale questo
Comitato, ha, tra  l'altro,  previsto  l'istituzione  del  Nucleo  di
consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione  dei
servizi  di  pubblica  utilita',  di  seguito  NARS,  presso   questo
Comitato, istituzione poi disposta con delibera 8 maggio 1996, n. 81; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
novembre 2008,  e  successive  modificazioni,  con  il  quale  si  e'
proceduto alla riorganizzazione del NARS e in particolare, l'art.  1,
comma 1, il quale prevede che, su richiesta di questo Comitato o  dei
Ministri interessati, lo stesso  Nucleo  esprima  parere  in  materia
tariffaria e di regolamentazione economica dei  settori  di  pubblica
utilita', tra cui il settore autostradale; 
  Vista la delibera 25 luglio  2003,  n.  63,  con  la  quale  questo
Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale
riguardo  alle  attivita'  di  supporto  che   il   Ministero   delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  di  seguito  MIT,  e'  chiamato  a
svolgere ai fini della  vigilanza  sull'esecuzione  degli  interventi
inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche; 
  Visto il decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e  successive
modificazioni; 
  Vista la delibera 15 giugno  2007,  n.  39,  con  la  quale  questo
Comitato ha dettato criteri in materia di regolazione  economica  del
settore autostradale; 
  Vista la delibera 18 novembre 2010, n.  81,  con  la  quale  questo
Comitato  ha  espresso  parere  favorevole  in  ordine   all'allegato
infrastrutture alla decisione di finanza pubblica,  di  seguito  DFP,
2010 - 2013, che nella tabella 1,  nel  testo  risultante  a  seguito
dell'intesa con la Conferenza  unificata,  include  l'intervento  «A4
Venezia - Trieste  ed  il  sistema  turistico  del  litorale  veneto:
collegamento con le tratte Meolo, Jesolo  e  Alvisopoli»,  intervento
che e' riportato con la denominazione attualizzata  «Superstrada  Via
del  mare:  collegamento  A4  -  Jesolo  e  Litorali»   nell'allegato
infrastrutture al documento di economia e finanza,  di  seguito  DEF,
2012, sul quale questo Comitato si e' pronunziato con la delibera  21
dicembre 2012, n. 136; 
  Vista la delibera 19 luglio  2013,  n.  30,  con  la  quale  questo
Comitato ha approvato il documento tecnico  intitolato  «Integrazione
della delibera n. 39/2007 relativa  alla  regolazione  economica  del
settore   autostradale:   requisiti   di   solidita'   patrimoniale»,
disponendone l'applicazione alle nuove concessioni in relazione  alle
quali, alla data di adozione della delibera medesima, non fosse stato
pubblicato il bando di gara ovvero, nei casi in cui e' previsto,  non
si fosse ancora proceduto all'invio delle lettere di invito; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con  il  quale  e'
stata soppressa la  Struttura  tecnica  di  missione,  istituita  con
decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e  successive
modificazioni, e i compiti di cui agli articoli 3 e  4  del  medesimo
decreto sono stati trasferiti alle competenti Direzioni generali  del
Ministero, alle quali e' demandata la responsabilita'  di  assicurare
la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa
documentazione a supporto; 
  Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62, con la  quale  il  CIPE  ha
approvato lo schema  di  Protocollo  di  legalita'  licenziato  nella
seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di  coordinamento  per  l'alta
sorveglianza delle grandi opere, di seguito  CCASGO,  costituito  con
decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e  successive
modificazioni, e in particolare: 
    1. l'art. 200, comma 3, il quale prevede che, in  sede  di  prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo documento pluriennale
di pianificazione, di seguito DPP, di cui al decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 
    2.  l'art.  201,  comma   9,   il   quale   prevede   che,   fino
all'approvazione del primo DPP,  valgono  come  programmazione  degli
investimenti in materia di infrastrutture e trasporti  gli  strumenti
di pianificazione e programmazione e i  piani,  comunque  denominati,
gia' approvati secondo le procedure vigenti alla data di  entrata  in
vigore dello stesso decreto  legislativo  o  in  relazione  ai  quali
sussiste un impegno  assunto  con  i  competenti  organi  dell'Unione
europea; 
    3. l'art. 203 che, istituendo il Comitato  di  coordinamento  per
l'alta  sorveglianza  delle  infrastrutture  e   degli   insediamenti
prioritari - CCASIIP, ha assorbito e ampliato tutte le competenze del
previgente CCASGO; 
    4. l'art. 214, comma 2, lettere d) e f), in base al quale il  MIT
provvede  alle  attivita'  di  supporto  a  questo  Comitato  per  la
vigilanza sulle  attivita'  di  affidamento  da  parte  dei  soggetti
aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e
degli insediamenti prioritari  per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura
l'istruttoria sui progetti di fattibilita'  e  definitivi,  anche  ai
fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo  Comitato
in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per  lo  sviluppo
del Paese, proponendo  allo  stesso  le  eventuali  prescrizioni  per
l'approvazione del progetto; 
    5. l'art. 214, comma 11, il quale prevede che in  sede  di  prima
applicazione restano comunque  validi  gli  atti  e  i  provvedimenti
adottati e sono  fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  e  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163 del 2006; 
    6. l'art. 216, commi 1, 1-bis  e  27,  che,  fatto  salvo  quanto
previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono,
rispettivamente, che: 
      6.1. lo stesso si applica alle procedure e ai contratti  per  i
quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di  scelta  del
contraente siano  pubblicati  successivamente  alla  data  della  sua
entrata in vigore; 
      6.2. per gli interventi ricompresi tra  le  grandi  opere  gia'
inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per  i  quali
la procedura di valutazione di  impatto  ambientale  sia  gia'  stata
avviata  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  suddetto   decreto
legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina
previgente; 
      6.3. le procedure per la valutazione d'impatto ambientale delle
infrastrutture strategiche, avviate alla data di  entrata  in  vigore
del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina
gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di  cui  al  decreto
legislativo n. 163  del  2006,  sono  concluse  in  conformita'  alle
disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca  del
predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per
le varianti; 
  Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle  sopracitate
disposizioni e, in particolare,  di  quanto  previsto  all'art.  214,
comma 11, e all'art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del
2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono
applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163
del 2006; 
  Vista la delibera 28 novembre 2018, n. 82, con la  quale  e'  stato
modificato il «Regolamento interno del Comitato interministeriale per
la programmazione economica» di cui alla delibera 30 aprile 2012,  n.
62; 
  Vista la legge della Regione del  Veneto  9  agosto  2002,  n.  15,
recante «Norme per la realizzazione di infrastrutture  di  trasporto,
per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade
a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di
progetto e conferenza di servizi» ed in particolare l'art.  3,  comma
4, a norma del quale «La Giunta  regionale,  qualora  l'autostrada  o
strada a pedaggio regionale vada a connettersi con  altre  autostrade
nazionali, promuove i necessari accordi con l'ANAS  ed  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  Vista la delibera 30 aprile  2012,  n.  56,  con  la  quale  questo
Comitato  ha  approvato  il  progetto   preliminare   dell'intervento
stabilendo, in particolare al punto 2.2, che  entro  quindici  giorni
dalla data  di  pubblicazione  della  delibera,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti avrebbe  dovuto  sottoporre  a  questo
Comitato lo schema di Convenzione da  porre  nella  documentazione  a
base di gara e il relativo piano economico finanziario, previo parere
del  NARS,  aggiornato  anche  sulla  base  di   quanto   evidenziato
dall'Unita' tecnica finanza di progetto, di seguito UTFP,  in  merito
all'esigenza di integrare la documentazione economico finanziaria con
un'analisi del traffico in linea con gli standard  di  settore  e  di
aggiornare le ipotesi sottostanti alla strutturazione finanziaria del
progetto a condizioni di accesso al credito piu' attuali; 
  Visto il parere NARS 28 marzo 2014, n. 1, la cui  acquisizione  era
stata prescritta dalla suindicata delibera al punto 2.2; 
  Vista la successiva delibera 18 aprile 2014, n. 20,  con  la  quale
questo Comitato aveva espresso il  proprio  parere  sullo  schema  di
Convenzione e sul piano economico finanziario, proposti dal promotore
«La Strada del Mare S.r.l.»; 
  Vista la deliberazione n.  SCCLEG/33/2014/PREV,  con  la  quale  la
Corte dei conti ha ricusato  il  visto  alla  succitata  delibera  di
questo Comitato, con riferimento tra l'altro alla mancanza di un atto
convenzionale tra la Regione, il Ministero e l'ANAS; 
  Vista la legge della Regione del Veneto 6 agosto 2015, n. 15, e, in
particolare l'art. 4 che detta disposizioni transitorie in materia di
revisione delle procedure di finanza di progetto per  gli  interventi
infrastrutturali per la mobilita' promossi dalla Regione del  Veneto,
ai  sensi  della  presente  legge  regionale,  in  base  alle   quali
l'intervento in oggetto e' stato individuato tra quelli da sottoporre
in  via  prioritaria  alla  procedura  di  revisione  e  verifica  di
sostenibilita' da parte del Comitato scientifico; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIT  e,  in
particolare: 
    1.  che  l'opera   autostradale   fa   parte   del   sistema   di
accessibilita'   al   litorale   veneto,   collegando    direttamente
l'autostrada A4 Venezia -  Trieste  con  le  localita'  di  interesse
turistico balneare (Jesolo). L'infrastruttura stradale attraversa  il
territorio delle Provincie di Treviso e di Venezia, per circa 19  km,
partendo  dal  nuovo  casello  autostradale  di  Meolo  (in  fase  di
realizzazione), lungo la A4, fino alle porte di Jesolo; 
    2. che l'opera,  di  competenza  della  Regione  del  Veneto,  e'
prevista quale superstrada a pedaggio  da  realizzare  in  regime  di
concessione, ai sensi della legge regionale n. 15  del  2002:  «Norme
per  la  realizzazione  di  infrastrutture  di  trasporto,   per   la
progettazione, realizzazione e gestione  di  autostrade  e  strade  a
pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di  finanza  di
progetto e conferenza di servizi»; 
    3. che le tratte in gestione sono di 19 km, di cui 7 km  sono  di
competenza ANAS; 
    4. che Strade del Mare S.r.l. e' il soggetto promotore unico; 
    5. che il concedente e' la Regione del Veneto, con una durata  di
concessione di quaranta anni a decorrere  dall'entrata  in  esercizio
dell'opera; 
    6. che l'intervento principale e' il seguente: 
      tratto 1: S.R. da 89 casello Meolo a S.S. 14; 
      tratto 2: dalla S.S. 14 alla S.R. 43; 
      tratto 3: della S.R. 43 fino a Jesolo; 
    7. che il costo d'investimento e' di 200 milioni di  euro  circa,
con finanziamento privato; 
    8. che la Regione del Veneto ha emanato  il  bando  di  gara  per
l'affidamento in concessione, mediante  finanza  di  progetto,  della
progettazione definitiva ed esecutiva  nonche'  della  costruzione  e
gestione dell'intervento e che in detto bando si e' precisato che  la
stazione appaltante  si  riserva  di  comunicare,  nelle  lettere  di
invito, le eventuali modifiche apportate allo schema  di  Convenzione
in conseguenza dell'applicazione del punto  2.2  della  delibera  del
Comitato n. 56 del 2012; 
    9. che il NARS si era espresso  con  il  parere  n.  1  del  2014
ritenendo, in particolare: 
      9.1 condivisibile la tesi della Regione secondo  cui  il  Piano
economico-finanziario, di seguito PEF, non deve essere improntato  ai
criteri della delibera del Comitato n. 39 del 2007, ma solo risultare
conforme ai principi della legge regionale n.  15  del  2002,  tenuto
conto che l'opera e'  inserita  nel  Programma  delle  infrastrutture
strategiche solo ai  fini  dell'applicazione  delle  procedure  della
legge obiettivo e che la valutazione favorevole  della  proposta  del
promotore e' stata effettuata ai sensi dell'art. 175,  comma  4,  del
decreto legislativo  n.  163  del  2006  nel  testo  previgente  alle
modifiche  di  cui  al  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
      9.2 di non  formulare  specifiche  osservazioni  in  ordine  ai
contenuti del piano economico-finanziario osservando, peraltro,  che,
trattandosi di un'opera non statale per la quale  e'  stata  prevista
l'applicazione di un regime tariffario diverso da quello stabilito  a
livello nazionale, non dovrebbe essere considerata  ammissibile  alle
agevolazioni previste dalla legislazione  statale  e  in  particolare
alle misure di defiscalizzazione introdotte dall'art. 18 della  legge
12 novembre 2011, n. 183 e dall'art. 33 del decreto-legge 18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221; 
      9.2 di formulare una serie di indicazioni puntuali sullo schema
di Convenzione, reputando «opportuno  demandare  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei  trasporti  verificare  se  la  Regione  si  sia
adeguata alle indicazioni  che  il  CIPE  riterra'  di  formulare  in
recepimento delle proposte avanzate dal NARS»; 
    10. che la Corte dei conti ha ricusato il visto con deliberazione
del 20 novembre 2014 per le seguenti motivazioni: 
      10.1 la presenza  della  clausola  convenzionale  dell'art.  8,
comma 2, lettera b), che consentendo la proroga nel caso in cui,  nel
corso della concessione, si verifichino eventi  tali  da  modificarne
l'equilibrio economico finanziario  (senza  prevedere  il  preventivo
assenso dell'Unione europea), si pone in contrasto con le  norme  del
Trattato dell'Unione europea in tema di concorrenza; 
      10.2 la mancanza di un atto endoprocedimentale quale  l'accordo
Regione, ANAS e MIT, come previsto dall'art. 3, comma 4, della  legge
regionale 9 agosto 2002, n. 15; 
    11. che il MIT, nel manifestare la  propria  disponibilita'  alla
sottoscrizione dell'accordo previsto all'art. 3, comma 4, della legge
regionale n. 15 del 2002, aveva chiesto alla Regione del  Veneto  con
nota della Direzione generale per le strade e le autostrade, prot. n.
58 del 4  gennaio  2018,  in  qualita'  di  soggetto  concedente,  di
attestare: 
      a. la propria disponibilita' ad espungere dall'art. 8, comma  2
della bozza di Convenzione la lettera b), relativa all'utilizzo della
proroga della durata della concessione; 
      b. la permanenza  dell'interesse  pubblico  alla  realizzazione
dell'opera in oggetto; 
      c. il mantenimento della  sostenibilita'  economico-finanziaria
delle proposte presentate dai concorrenti in sede di gara, stante  il
consistente lasso di tempo trascorso dalla loro presentazione; 
    12. che la Regione del Veneto, con delibera  7  agosto  2018,  n.
1183, confermava la propria disponibilita' ad espungere dall'art.  8,
comma  2,  della  bozza  di  Convenzione  la  lettera  b);  rinviava,
all'esito della procedura di revisione di cui all'art. 4 della  legge
regionale  n.  15  del  2015,  ogni   ulteriore   valutazione   sulla
sussistenza del preponderante interesse pubblico  alla  realizzazione
dell'opera;   stabiliva   che   la   valutazione   in   merito   alla
sostenibilita' economico-finanziaria delle  proposte  presentate  dai
concorrenti in sede di gara, potesse  avvenire  solo  a  seguito  del
superamento della ricusazione del visto  da  parte  della  Corte  dei
conti; 
    13. che il citato intervento  risulta  ricompreso  nel  Programma
delle infrastrutture strategiche ai soli fini dell'applicazione delle
procedure della cosidetta «legge obiettivo»; 
    14. che la procedura relativa al progetto in esame e' stata  gia'
avviata alla data del 28 dicembre 2011 e che, quindi, la  valutazione
favorevole della proposta del promotore e' stata effettuata ai  sensi
dell'art. 175, comma 4, del citato decreto  legislativo  n.  163  del
2006, con riferimento alla stesura dell'articolo vigente prima  delle
modifiche apportate  dal  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
  Vista la deliberazione della Regione del Veneto del 12 luglio 2019,
n. 1041, con la  quale  la  Giunta  ha  confermato  il  preponderante
interesse pubblico alla prosecuzione dell'iter  di  reiterazione  del
vincolo preordinato all'esproprio, nonche' ha  confermato  il  parere
favorevole alla localizzazione dell'intervento, sentiti i sindaci dei
comuni interessati; 
  Vista la delibera 24 luglio  2019,  n.  43,  con  la  quale  questo
Comitato ha approvato la reiterazione di  ulteriori  sette  anni  del
vincolo preordinato all'esproprio apposto con la delibera n.  56  del
2012, con  la  quale  e'  stato  approvato  il  progetto  preliminare
dell'opera «Via del mare: collegamento A4-Jesolo e litorali»; 
  Vista la nota 2 marzo 2020, n. 9206, con la quale il Gabinetto  del
Ministro delle infrastrutture dei trasporti ha chiesto, ai sensi  del
punto  2.2  della  delibera  CIPE  n.  56  del  2012,   l'iscrizione,
all'ordine del  giorno  della  prima  riunione  utile  del  Comitato,
dell'intervento in argomento per l'acquisizione del  relativo  parere
sull'allegato  schema  di  Convenzione  della  proposta  di   project
financing aggiornato; 
  Vista la nota del 2 marzo 2020, n. 99281, con la quale  la  Regione
del Veneto allega la delibera della  Giunta  regionale  n.  1183  del
2018, lo schema di Convenzione  aggiornato  e  i  relativi  allegati,
facendo presente che la nuova versione dello  schema  di  Convenzione
inviato per il richiesto parere e' stato adeguato  alle  prescrizioni
contenute nel parere NARS n. 1 del 2014 e dei rilievi della Corte dei
conti; 
  Vista la nota, prot. DIPE n. 1348 del 6 marzo 2020, con la quale il
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  di  seguito
DIPE, ha comunicato che, all'esito dell'istruttoria  effettuata,  non
ha ritenuto matura la sottoposizione dell'argomento al  Comitato  per
le seguenti motivazioni: 
    1. non si  e'  conclusa  la  valutazione  sulla  sussistenza  del
preponderante interesse pubblico  alla  realizzazione  dell'opera  da
parte del Comitato scientifico regionale, ai sensi dell'art. 4  della
legge regionale n. 15  del  2015,  come,  peraltro,  affermato  dalla
stessa Regione nella delibera di Giunta regionale n. 1183 del 2018; 
    2. solo all'esito della verifica  di  cui  al  punto  1  potranno
essere  effettuate  le  valutazioni  in  merito  alla  sostenibilita'
economico-finanziaria delle proposte presentate dai concorrenti; 
    3. l'accordo nelle forme di Protocollo d'intesa tra il MIT,  ANAS
e  Regione  dovra'  essere  sottoscritto  anch'esso  all'esito  della
valutazione di cui al punto 1; 
  Vista la nota del 15 aprile 2020, n. 17, con la  quale  il  MIT  ha
inviato al DIPE un'informativa, con la quale  ha  fatto  presente  di
essere in attesa delle valutazioni di competenza  della  Regione  del
Veneto in seguito alle quali si sarebbe proceduto alla sottoposizione
dell'argomento ad una prossima riunione del CIPE; 
  Vista la nota del 5 maggio 2020, n. 179160, con la quale la Regione
del  Veneto,  allegando  la  nota  del  28  aprile  2020,  n.  171135
dell'Avvocatura regionale, ha trasmesso al DIPE,  in  riscontro  alla
richiamata  nota  del  6   marzo   2020,   n.   1348,   le   seguenti
considerazioni: 
    1. la Giunta regionale ha dichiarato,  con  la  deliberazione  n.
1041 del 12 luglio 2019, il permanere  dell'interesse  pubblico  alla
prosecuzione  dell'opera  in  occasione  del  rinnovo   del   vincolo
preordinato all'esproprio sulle aree  interessate  dalla  costruzione
dell'infrastruttura; 
    2. il Comitato tecnico  scientifico  svolge  funzione  consultiva
all'organo di governo regionale e non e' sovraordinato ad esso,  come
da deliberazione della Giunta regionale 1° settembre 2015,  n.  1149,
con la quale e' stato attivato  il  Comitato  scientifico  presso  la
segreteria  generale  della  programmazione,  al  fine   di   fornire
qualificato supporto alle strutture  regionali  nel  procedimento  di
revisione, a norma dell'art. 4 della legge regionale n. 15 del  2015,
degli  interventi  infrastrutturali  per  la  mobilita'  relativi   a
progettazione, realizzazione e gestione  di  autostrade  e  strade  a
pedaggio regionali promossi dalla Regione secondo le previsioni della
legge regionale 9 agosto 2002, n. 15; 
    3.    le    valutazioni    in    merito    alla    sostenibilita'
economico-finanziaria delle proposte presentate dai  concorrenti  non
potranno che avvenire solo dopo che saranno conosciute le offerte dei
concorrenti e che, quindi, nella presente fase  della  procedura,  e'
prematuro un esame su tale condizione; 
    4. la Giunta regionale, con delibera 5 maggio  2020,  n.  559  ha
approvato lo schema di Protocollo d'intesa «per  la  connessione  con
l'autostrada A4 "Venezia-Trieste" e per l'utilizzo di un tratto della
S.S. 14 "della Venezia Giulia"  ai  fini  della  realizzazione  della
Superstrada a pedaggio denominata Via del  mare»,  tra  MIT,  ANAS  e
Regione; 
  Vista la nota 5 maggio 2020, n. 18409, con  la  quale  il  Capo  di
Gabinetto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha
richiesto,   inviando   la   relativa   documentazione   istruttoria,
l'iscrizione, all'ordine del giorno  della  prima  seduta  utile  del
Comitato,  dell'intervento  in  argomento  per   l'acquisizione   del
relativo parere sullo schema di Convenzione della proposta di project
financing, ai sensi del punto 2.2 della delibera del CIPE n.  56  del
30 aprile 2012, su proposta della  Regione  del  Veneto  con  nota  5
maggio 2020 n. 179160, inoltrata con nota MIT 5 maggio 2020, n. 4246; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale  5  maggio  2020,  n.
559, con la quale viene approvato lo schema  di  Protocollo  d'intesa
tra MIT,  ANAS  S.p.a.  e  Regione  del  Veneto  per  la  connessione
funzionale con l'autostrada A4 «Venezia - Trieste» e  per  l'utilizzo
di un tratto della S.S. 14 «della Venezia Giulia», Variante 1° lotto,
ai fini della realizzazione della Superstrada a pedaggio  denominata:
«Via del mare: collegamento A4-Jesolo e litorali»; 
  Considerato che nella seduta del CIPE del 14  maggio  2020,  si  e'
preso atto dell'informativa del MIT sull'argomento in questione e  si
e' fatto riserva di ulteriori  opportuni  approfondimenti  in  merito
alla sostenibilita' economico-finanziaria della proposta  di  project
financing,  anche  ad  esito  delle  valutazioni  del  NARS,  la  cui
istruttoria era stata avviata il 6 maggio 2020; 
  Vista la nota 22 maggio 2020, n. 4906,  con  la  quale  il  MIT  ha
integrato  la  documentazione  gia'  inviata  con   nota   n.   18409
sopramenzionata, con lo schema di  Protocollo  d'intesa  sottoscritto
tra MIT, ANAS e Regione del Veneto; 
  Visto il parere del NARS n. 3 del 17 giugno 2020, con il  quale  il
NARS, nel precisare che la Convenzione sara' sottoscritta  solo  dopo
che sara' stata data attuazione alla previsione di cui al  punto  2.2
della citata delibera CIPE n. 56 del 2012, ha rappresentato  di  aver
esaurito il proprio compito, pronunciandosi, secondo quanto  indicato
nel predetto punto 2.2 della richiamata delibera CIPE n. 56 del 2012,
con il parere n. 1 del 2014, sul cui contenuto tecnico non ha  inciso
la delibera della Corte dei conti che  ha  ricusato  il  visto  e  la
conseguente registrazione della delibera CIPE n. 20  del  2014  e  ha
rimesso  al  Comitato  ogni  valutazione  circa  l'attuazione   della
previsione di cui al sopracitato punto 2.2 della predetta delibera n.
56 del 2012, fatte salve le determinazioni che la Regione del  Veneto
vorra' assumere in merito alla procedura di gara,  tenuto  conto  del
considerevole  lasso  di  tempo   trascorso,   della   sostenibilita'
economico-finanziaria delle offerte, del collegamento  con  le  altre
tratte  ed,  eventualmente,  degli  orientamenti  dell'Autorita'   di
regolazione dei trasporti, di seguito ART, ove conferenti; 
  Vista la nota DIPE  n.  3559-P  del  25  giugno  2020,  predisposta
congiuntamente dal DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze
e posta a base dell'odierna seduta del Comitato; 
  Considerato il dibattito  svolto  durante  la  seduta  odierna  del
Comitato, nel corso della quale la Regione del  Veneto  ha  ricordato
come la procedura di evidenza pubblica sia avviata prima dell'entrata
in vigore  delle  disposizioni  che  attribuiscono  nuove  competenze
all'ART e che, su  tale  punto,  il  Comitato  stesso  ha  condiviso,
pertanto, l'opportunita' di espungere ogni riferimento  ad  ulteriori
valutazioni da acquisire presso la citata ART; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                             Prende atto 
 
  1. delle valutazioni espresse con il parere NARS n. 3 del 17 giugno
2020, con il quale, in particolare: 
    1.1 viene confermata la validita' del proprio  parere  n.  1  del
2014, espresso secondo quanto indicato nel punto  2.2.  della  citata
delibera CIPE n. 56 del 2012, facendo presente che  la  deliberazione
assunta dalla Sezione centrale di  controllo  di  legittimita'  della
Corte dei conti, con la  quale  e'  stato  ricusato  il  visto  e  la
conseguente registrazione della menzionata delibera CIPE  n.  20  del
2014, non appare incidere a livello procedurale sul parere NARS n.  1
del  2014,  che  resta  generalmente  estraneo  agli  effetti   della
ricusazione del visto; 
    1.2 viene rimessa al CIPE  ogni  valutazione  circa  l'attuazione
della previsione di cui al punto 2.2 della citata delibera n. 56  del
2012, fatte salve le determinazioni che  la  concedente  Regione  del
Veneto vorra' assumere in merito alla procedura di gara, tenuto conto
sia del  considerevole  lasso  di  tempo,  sia  della  sostenibilita'
economico-finanziaria delle offerte, del collegamento  con  le  altre
tratte; 
    1.3 viene fatto presente che il MIT non ha formulato osservazioni
in merito al recepimento, a cura  della  Regione  del  Veneto,  delle
indicazioni fornite dal NARS con parere n. 1 del 2014; 
  2. che la Regione del Veneto ha dichiarato di  aver  tenuto  conto,
nel nuovo schema di Convenzione  inviato  per  il  richiesto  parere,
delle raccomandazioni contenute nel parere NARS n. 1 del  2014  e  di
essersi attenuta ai rilievi della Corte dei conti nei seguenti punti: 
    1) e' stato eliminato dallo schema di Convenzione l'art. 8, comma
2, lettera  b),  che  prevedeva  la  possibilita'  di  proroga  della
concessione; 
    2) e' stato trasmesso il prescritto Protocollo d'intesa,  firmato
da Regione, MIT e ANAS, con la citata nota MIT n. 4906; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Ai sensi del punto 2.2 della citata delibera n. 56 del 2012,  e'
valutato  favorevolmente  con  raccomandazioni  il  nuovo  schema  di
Convenzione dell'intervento denominato «Via del mare: Collegamento A4
- Jesolo e litorali». 
  2. Il Comitato, conformemente a quanto espresso dal NARS nel parere
n. 3 del 17 giugno 2020, fa proprie le raccomandazioni formulate  dal
NARS stesso nel parere n. 1 del 2014, che si  allegano  e  che  fanno
parte integrante della presente delibera e  di  cui  la  Regione  del
Veneto ha dichiarato di aver gia' tenuto conto nel  nuovo  schema  di
Convenzione inviato a questo Comitato. 
  3.   La   Regione   del   Veneto   valutera'   la    sostenibilita'
economico-finanziaria delle offerte presentate,  anche  tenuto  conto
del considerevole lasso di tempo trascorso  e  del  collegamento  con
altre tratte. 
  4. Sono fatte salve le determinazioni che  la  Regione  del  Veneto
vorra'  assumere  in  merito  alla   procedura   di   gara   e   alla
sostenibilita'   economico-finanziaria   in   seguito    all'avvenuta
conoscenza delle offerte dei concorrenti. 
  5. Considerato che l'opera risulta  inserita  nel  Programma  delle
infrastutture strategiche,  il  MIT  vigilera'  sul  prosieguo  della
stessa e sulle raccomandazioni  all'uopo  formulate  dal  Comitato  e
provvedera' a comunicare l'esito della gara al DIPE. 
  6. Il MIT provvedera' ad assicurare, per conto di questo  Comitato,
la conservazione dei documenti relativi al progetto. 
  7. Ai sensi della delibera di questo Comitato n. 24  del  2004,  il
CUP assegnato all'intervento dovra' essere evidenziato  in  tutta  la
documentazione riguardante l'intervento stesso. 
    Roma, 25 giugno 2020 
 
                                                 Il Presidente: Conte 
Il segretario: Fraccaro 

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2020 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 1366