IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il  decreto-legge  2  luglio  2007,  n.  81,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  3  agosto  2007,  n.  127,   concernente
«Disposizioni urgenti in materia finanziaria»; 
  Visto in particolare l'art. 6, comma 7, del  citato  decreto-legge,
come sostituito dall'art. 35 del decreto-legge 1°  ottobre  2007,  n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,  n.
222, modificato dall'art. 2, comma 45, della legge 22 dicembre  2008,
n. 203, che nell'istituire il  «Fondo  per  la  valorizzazione  e  la
promozione delle aree territoriali  svantaggiate  confinanti  con  le
regioni a statuto speciale», prevede l'emanazione di un  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i
rapporti con le regioni e la coesione territoriale, ora Ministro  per
gli affari regionali e le autonomie,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la  Conferenza  unificata,  di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e  le
competenti commissioni parlamentari, per stabilire  le  modalita'  di
erogazione delle risorse  iscritte  nel  predetto  Fondo,  nonche'  i
criteri  in  base  ai  quali   finanziare   direttamente   i   comuni
interessati; 
  Visto il combinato disposto del  comma  1159,  dell'art.  1,  della
legge del 27 dicembre 2017, n.  205  «Bilancio  di  previsione  dello
Stato per l'anno finanziario  2018  e  bilancio  pluriennale  per  il
triennio 2018-2020» e del  comma  969  dell'art.  1  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145 «Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per  il  triennio  2019-2021»
che prevede una assegnazione al «Fondo per  la  valorizzazione  e  la
promozione delle aree territoriali  svantaggiate  confinanti  con  le
regioni a statuto speciale di 1.000.000,00 euro per l'anno  2018,  di
15.000.000,00 euro per l'anno 2019, di 16.000.000,00 euro per  l'anno
2020 e di 20.000.000,00 euro per l'anno 2021; questi  ultimi  importi
sono  stati  ridotti   rispettivamente   a   15.641.995,00   euro   e
19.496.797,00 euro, a  seguito  del  concorso  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri al raggiungimento degli obiettivi  di  manovra
di finanza pubblica per il  triennio  2020-2022  ed  incrementati  di
4.000.000 euro, con riferimento all'anno 2020, mediante  il  DRGS  n.
46624/2020; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre  2019,
che nomina il professor Giuseppe Conte Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre  2019,
con  il  quale  si  e'  proceduto  alla  nomina  di  Ministro   senza
portafoglio  dell'on.  prof.   Francesco   Boccia   e   di   Ministro
dell'economia e delle finanze dell'on. prof. Roberto Gualtieri; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
settembre 2019, con il quale all'on. prof. Francesco Boccia e'  stato
conferito l'incarico di  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
settembre 2019, concernente le deleghe al  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie, on. prof. Francesco Boccia, e  al  Ministro
dell'interno, Consigliere di Stato Luciana Lamorgese, in  materia  di
Conferenza Stato citta'; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
ottobre 2011, che ha individuato i criteri per  la  ripartizione  del
Fondo tra le tre macroaree  dei  comuni  confinanti  con  le  Regioni
Autonome Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e le Province  autonome
di Trento e Bolzano, nonche' gli ambiti di intervento,  le  procedure
di finanziamento, il monitoraggio degli interventi  e  le  condizioni
per la revoca degli stessi; 
  Visto l'Accordo di Milano, siglato in data 30 novembre 2009  e  poi
trasfuso nell'art. 2, commi da 106 a 126,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che prevede, a far data dal 1°
gennaio 2010, il subentro delle Province autonome di Trento e Bolzano
allo Stato, nel finanziamento  delle  attivita'  di  perequazione  in
favore dei comuni con essa confinanti; 
  Considerato che, ai sensi dell'Accordo di Milano e della  legge  23
dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), le Province  autonome
di Trento e Bolzano provvedono, a titolo  di  concorso  alla  finanza
pubblica, alle azioni di perequazione a favore dei comuni  confinanti
con le Province autonome stesse e che,  pertanto,  detti  comuni  non
sono destinatari dei finanziamenti perequativi  previsti  dal  «Fondo
per  la  valorizzazione  e  la  promozione  delle  aree  territoriali
svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale»; 
  Considerato , altresi', che la legge del 27 dicembre 2017,  n.  205
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2018  e
bilancio pluriennale  per  il  triennio  2018-2020»  e  la  legge  30
dicembre 2018, n. 145 «Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per  il  triennio  2019-2021»
che hanno assegnato risorse al «Fondo  per  la  valorizzazione  e  la
promozione delle aree territoriali  svantaggiate  confinanti  con  le
regioni a statuto speciale», sono successive  alla  citata  legge  23
dicembre  2009,  n.  191  e  non  prevedono,  in  alcun  modo,   che,
sull'importo stanziato dal  legislatore,  debba  farsi  luogo  a  una
riduzione in ragione del meccanismo perequativo disposto dalla  legge
del 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), come e' invece
accaduto per le ripartizioni dei  finanziamenti  disposti  con  leggi
antecedenti alla legge finanziaria 2010; 
  Ritenuto,  nondimeno,  che   le   risorse   del   «Fondo   per   la
valorizzazione e la promozione delle aree  territoriali  svantaggiate
confinanti con le regioni a  statuto  speciale»  non  possano  essere
ridotte a causa della preesistente legge 23 dicembre 2009, n. 191, in
quanto non indirizzate ai comuni confinanti con le Province  autonome
di Trento e  Bolzano,  in  ragione  del  criterio  ermeneutico  della
successione delle leggi nel tempo e della ratio istitutiva del  Fondo
stesso; 
  Ritenuto necessario provvedere, per quanto  sopra,  ad  emanare  un
nuovo decreto di definizione dei criteri per il  riparto  del  «Fondo
per  la  valorizzazione  e  la  promozione  delle  aree  territoriali
svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale»; 
  Ritenuto  che  l'utilizzo  del   Fondo   deve   essere   volto   al
finanziamento di progetti di  valorizzazione  del  territorio  e,  al
contempo, di miglioramento delle condizioni  di  vita,  nonche'  allo
sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni confinanti  con
le regioni a statuto speciale; 
  Ravvisata pertanto, l'opportunita'  di  definire,  nell'ambito  del
provvedimento di determinazione delle modalita' di  erogazione  delle
risorse del Fondo,  anche  specifici  ambiti  di  intervento  per  la
realizzazione dei progetti; 
  Ravvisata l'esigenza di asseverare i comuni  confinanti  con  dette
regioni a statuto speciale; 
  Attesa la competenza attribuita all'Istituto  geografico  militare,
con legge 2 febbraio 1960, n. 68, in materia di cartografia ufficiale
dello Stato e disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri
e idrografici; 
  Vista  la  nota  del  23  gennaio  2008,  prot.  DAR  n.  722,  del
Dipartimento  per  gli  affari  regionali,  con  la  quale  e'  stata
richiesta all'Istituto  geografico  militare  la  certificazione  dei
comuni confinanti con le suddette regioni a statuto speciale; 
  Vista  la  nota  del  23  gennaio  2008,  n.  1707,   dell'Istituto
geografico militare con la quale si  certifica  l'elenco  dei  comuni
confinanti con le regioni a statuto speciale; 
  Vista la legge regionale della Regione Veneto 21 febbraio 2014,  n.
9, a seguito della  quale  i  comuni  di  Castellavazzo  e  Longarone
(ambedue confinanti con la regione Friuli-Venezia Giulia), a far data
dal 24 febbraio 2014, si sono fusi nel comune di Longarone; 
  Vista la legge regionale della Regione Veneto 18 febbraio 2016,  n.
6, a seguito della quale i Comuni di Pieve d'Alpago  (confinante  con
la Regione Friuli-Venezia Giulia), Farra d'Alpago e Puos d'Alpago,  a
far data dal 23 febbraio 2016, si sono fusi nel comune di Alpago; 
  Vista la legge 5 dicembre 2017, n. 182, a seguito  della  quale  il
Comune di  Sappada,  a  far  data  dal  1°  gennaio  2018,  e'  stato
distaccato  dalla   Regione   Veneto   e   aggregato   alla   Regione
Friuli-Venezia Giulia; 
  Vista la legge regionale della Regione Piemonte 21  dicembre  2018,
n. 25, a seguito della quale il Comune di Riva Valdobbia  (confinante
con la Regione Valle d'Aosta), a far data dal  1°  gennaio  2019,  e'
stato incorporato nel Comune di Alagna Valsesia (gia' confinante  con
la Regione Valle d'Aosta); 
  Vista la legge regionale della Regione Piemonte 21  dicembre  2018,
n. 23, a seguito della quale, a far  data  dal  1°  gennaio  2019,  i
Comuni di Trausella, Vico Canavese (ambedue confinanti con la Regione
Valle d'Aosta) e Meugliano, si sono fusi nel Comune di Valchiusa; 
  Considerato che, sulla  base  di  quanto  espresso  nei  precedenti
considerata, l'elenco dei comuni  confinanti  delle  macroaree  Valle
d'Aosta e Friuli-Venezia  Giulia,  al  28  dicembre  2018,  risultano
quelli di cui all'allegato 1 al presente decreto; 
  Ritenuto di non dovere penalizzare  i  comuni  di  confine  che,  a
seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56, hanno portato a  compimento
il percorso della fusione o dell'incorporazione in un  altro  comune,
attribuendo  a  questi  nuovi  comuni  una  quota  del  finanziamento
proporzionale al numero dei comuni di confine in essi confluiti; 
  Viste la nota del 23 dicembre 2019, prot. DAR 20082,  di  richiesta
del concerto, indirizzata al Gabinetto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze e la risposta del 13 febbraio 2020, prot. 2623, che  ha
espresso  il  concerto  sul  testo  del  decreto,  formulando   delle
osservazioni cui si e' dato seguito nel testo; 
  Accolta la richiesta dell'ANCI di modifica del comma  3,  dell'art.
11, espressa nell'ambito dei lavori preparatori della seduta  del  12
marzo 2020 della Conferenza unificata, di cui all'art. 8, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata,  di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  nel
corso della seduta del 12 marzo 2020 e riportato nel repertorio degli
atti n. 22/CU del 12 marzo 2020; 
  Sentita la competente Commissione parlamentare del Senato  che  nel
corso della seduta del 24 giugno 2020 ha espresso il  proprio  parere
favorevole; 
  Sentita la V Commissione bilancio, tesoro  e  programmazione  della
Camera dei deputati  che,  nella  riunione  del  9  luglio  2020,  ha
espresso parere favorevole sullo schema di decreto con la  condizione
che, all'art. 9, il comma 4 fosse sostituito con il seguente:  4.  Ai
componenti della Commissione non spetta alcun  compenso,  indennita',
gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato;
sostituzione effettuata nel testo; 
  Su proposta del Ministro per gli affari regionali e  le  autonomie,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
  1. La dotazione del «Fondo per la valorizzazione  e  la  promozione
delle aree territoriali svantaggiate  confinanti  con  le  regioni  a
statuto speciale», di cui all'art. 6, comma 7,  del  decreto-legge  2
luglio 2007, n. 81,  convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2007, n. 127, come sostituito dall'art. 35, del  decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
29 novembre 2007, n. 222, modificato dall'art.  2,  comma  45,  della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, di  seguito  denominato  «Fondo»,  e'
destinata al finanziamento di specifici interventi  finalizzati  allo
sviluppo economico e sociale. 
  2. Per «aree territoriali svantaggiate confinanti» si  intendono  i
comuni il cui territorio confina con quello delle regioni  a  statuto
speciale. 
  3. Per «macroarea» si intende il complesso  dei  comuni  confinanti
con una stessa regione autonoma. 
  4. Per «interventi» si intendono tutte  le  iniziative  strutturate
nelle  quali  sono  identificati  obiettivi,  risorse  da  impiegare,
modalita' e tempi di attuazione. 
  5.  La  finalizzazione  allo  sviluppo  economico  e  sociale,   in
conformita' all'art. 119, quinto comma, della Costituzione,  concerne
la realizzazione  di  infrastrutture  ovvero  l'organizzazione  e  il
potenziamento dei servizi relativi alle funzioni  dei  comuni,  anche
volti a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della  persona  ed
il miglioramento della qualita' della vita.