Art. 10 Pubblicazione degli elenchi dei comuni ammessi al finanziamento 1. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, sono pubblicati gli elenchi dei comuni ammessi al finanziamento per ogni macroarea e le relative quote di finanziamento. 2. Gli elenchi vengono pubblicati sul sito ufficiale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro cinque giorni successivi all'approvazione. 3. La pubblicazione degli elenchi di cui al comma 1 vale, a tutti gli effetti di legge, quale notifica degli esiti della procedura di verifica di rispondenza dei progetti presentati ai criteri di finanziamento.