Art. 10 
 
   Pubblicazione degli elenchi dei comuni ammessi al finanziamento 
 
  1. Con provvedimento del  Capo  del  Dipartimento  per  gli  affari
regionali e le autonomie, sono  pubblicati  gli  elenchi  dei  comuni
ammessi al finanziamento per ogni macroarea e le  relative  quote  di
finanziamento. 
  2.  Gli  elenchi  vengono  pubblicati  sul   sito   ufficiale   del
Dipartimento per gli affari regionali e le  autonomie,  entro  cinque
giorni successivi all'approvazione. 
  3. La pubblicazione degli elenchi di cui al comma 1 vale,  a  tutti
gli effetti di legge, quale notifica degli esiti della  procedura  di
verifica  di  rispondenza  dei  progetti  presentati  ai  criteri  di
finanziamento.