Art. 11 Procedure di finanziamento 1. Nell'ambito dell'importo derivante dal riparto, potranno essere finanziati interventi per i quali la progettazione deve essere svolta ed interventi per i quali la progettazione, all'ultimo livello previsto dalle norme, e' gia' stata predisposta ed approvata. 2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi, di cui all'art. 10, i comuni che hanno richiesto il finanziamento per un intervento per il quale la progettazione, all'ultimo livello previsto dalle norme, e' gia' stata predisposta ed approvata, devono presentare la progettazione e la relativa documentazione di approvazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. 3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi, di cui all'art. 10, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie provvede, con un primo decreto di liquidazione, ad erogare ai comuni beneficiari che hanno presentato la documentazione di approvazione ultima della progettazione, il 100 per cento dell'importo assegnato e, per gli altri comuni, un importo pari al 20 per cento dell'importo assegnato per lo svolgimento della progettazione degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 4. 4. I comuni cui e' stata finanziata la progettazione dell'intervento, non appena questa sia stata approvata all'ultimo livello, provvedono a trasmetterla, unitamente alla documentazione di approvazione, al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. 5. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, con cadenza bimestrale, provvede alla erogazione degli importi, a saldo, ai comuni che, nel frattempo, hanno trasmesso la progettazione e la relativa documentazione di approvazione all'ultimo livello previsto. 6. La progettazione deve essere avviata entro sei mesi dalla ricezione della prima erogazione e ne deve essere data comunicazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie; in caso di mancato avvio entro tale data, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie dispone la revoca del finanziamento. 7. La progettazione deve essere approvata e trasmessa al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie entro trentasei mesi dalla data di ricezione del primo finanziamento, pena la decadenza dal diritto di ricevere la seconda parte del finanziamento previsto e la revoca degli importi erogati con il primo finanziamento e non utilizzati.