Art. 11 
 
                     Procedure di finanziamento 
 
  1. Nell'ambito dell'importo derivante dal riparto, potranno  essere
finanziati interventi per i quali la progettazione deve essere svolta
ed interventi  per  i  quali  la  progettazione,  all'ultimo  livello
previsto dalle norme, e' gia' stata predisposta ed approvata. 
  2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  degli  elenchi,
di cui all'art. 10, i comuni che hanno richiesto il finanziamento per
un intervento per  il  quale  la  progettazione,  all'ultimo  livello
previsto dalle norme, e' gia' stata predisposta ed approvata,  devono
presentare  la  progettazione  e  la   relativa   documentazione   di
approvazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. 
  3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi,
di cui all'art. 10, il Dipartimento per gli  affari  regionali  e  le
autonomie provvede, con un primo decreto di liquidazione, ad  erogare
ai comuni beneficiari  che  hanno  presentato  la  documentazione  di
approvazione  ultima  della   progettazione,   il   100   per   cento
dell'importo assegnato e, per gli altri comuni, un importo pari al 20
per  cento  dell'importo   assegnato   per   lo   svolgimento   della
progettazione degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 4. 
  4.  I   comuni   cui   e'   stata   finanziata   la   progettazione
dell'intervento, non appena questa  sia  stata  approvata  all'ultimo
livello, provvedono a trasmetterla, unitamente alla documentazione di
approvazione,  al  Dipartimento  per  gli  affari  regionali   e   le
autonomie. 
  5. Il Dipartimento per gli affari regionali  e  le  autonomie,  con
cadenza bimestrale, provvede alla erogazione degli importi, a  saldo,
ai comuni che, nel frattempo, hanno trasmesso la progettazione  e  la
relativa documentazione di approvazione all'ultimo livello previsto. 
  6. La progettazione  deve  essere  avviata  entro  sei  mesi  dalla
ricezione della prima erogazione e ne deve essere data  comunicazione
al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie; in  caso  di
mancato avvio  entro  tale  data,  il  Dipartimento  per  gli  affari
regionali e le autonomie dispone la revoca del finanziamento. 
  7.  La  progettazione  deve  essere  approvata   e   trasmessa   al
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie entro  trentasei
mesi dalla  data  di  ricezione  del  primo  finanziamento,  pena  la
decadenza dal diritto di ricevere la seconda parte del  finanziamento
previsto e la revoca degli importi erogati con il primo finanziamento
e non utilizzati.