Art. 11
Procedure di finanziamento
1. Nell'ambito dell'importo derivante dal riparto, potranno essere
finanziati interventi per i quali la progettazione deve essere svolta
ed interventi per i quali la progettazione, all'ultimo livello
previsto dalle norme, e' gia' stata predisposta ed approvata.
2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi,
di cui all'art. 10, i comuni che hanno richiesto il finanziamento per
un intervento per il quale la progettazione, all'ultimo livello
previsto dalle norme, e' gia' stata predisposta ed approvata, devono
presentare la progettazione e la relativa documentazione di
approvazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.
3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi,
di cui all'art. 10, il Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie provvede, con un primo decreto di liquidazione, ad erogare
ai comuni beneficiari che hanno presentato la documentazione di
approvazione ultima della progettazione, il 100 per cento
dell'importo assegnato e, per gli altri comuni, un importo pari al 20
per cento dell'importo assegnato per lo svolgimento della
progettazione degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 4.
4. I comuni cui e' stata finanziata la progettazione
dell'intervento, non appena questa sia stata approvata all'ultimo
livello, provvedono a trasmetterla, unitamente alla documentazione di
approvazione, al Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie.
5. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, con
cadenza bimestrale, provvede alla erogazione degli importi, a saldo,
ai comuni che, nel frattempo, hanno trasmesso la progettazione e la
relativa documentazione di approvazione all'ultimo livello previsto.
6. La progettazione deve essere avviata entro sei mesi dalla
ricezione della prima erogazione e ne deve essere data comunicazione
al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie; in caso di
mancato avvio entro tale data, il Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie dispone la revoca del finanziamento.
7. La progettazione deve essere approvata e trasmessa al
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie entro trentasei
mesi dalla data di ricezione del primo finanziamento, pena la
decadenza dal diritto di ricevere la seconda parte del finanziamento
previsto e la revoca degli importi erogati con il primo finanziamento
e non utilizzati.