Art. 12 Monitoraggio e revoca degli interventi 1. La valutazione della conformita', rispetto al progetto presentato, degli interventi finanziati e la verifica della realizzazione degli obiettivi dello stesso e' eseguita dalle regioni competenti in raccordo con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, del presente articolo, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, puo' stipulare, con le regioni interessate, specifici protocolli d'intesa per disciplinare le attivita' di monitoraggio e di verifica della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, nonche' quelle di rendicontazione delle spese sostenute. 3. Entro trenta giorni dalla data di realizzazione del progetto, il referente indicato dal comune che ha chiesto il finanziamento, deve comunque predisporre una relazione finale corredata dalla rendicontazione delle spese effettuate. 4. Nel caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 1, del presente articolo, le regioni competenti, sentiti i soggetti destinatari dei finanziamenti, trasmettono una documentata relazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie proponendo la revoca del finanziamento statale in tutto o in parte. A seguito dell'accettazione della proposta di revoca, il Dipartimento provvede a richiedere ai soggetti destinatari dei finanziamenti la restituzione delle risorse erogate.