Art. 12 
 
               Monitoraggio e revoca degli interventi 
 
  1.  La  valutazione  della  conformita',   rispetto   al   progetto
presentato,  degli  interventi  finanziati  e   la   verifica   della
realizzazione degli obiettivi dello stesso e' eseguita dalle  regioni
competenti in raccordo con il Dipartimento per gli affari regionali e
le autonomie. 
  2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, del presente articolo, il
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, puo' stipulare,
con  le  regioni  interessate,  specifici  protocolli  d'intesa   per
disciplinare  le  attivita'  di  monitoraggio  e  di  verifica  della
realizzazione  degli  interventi  ammessi  a  finanziamento,  nonche'
quelle di rendicontazione delle spese sostenute. 
  3. Entro trenta giorni dalla data di realizzazione del progetto, il
referente indicato dal comune che ha chiesto il  finanziamento,  deve
comunque   predisporre   una   relazione   finale   corredata   dalla
rendicontazione delle spese effettuate. 
  4. Nel caso di esito negativo della valutazione di cui al comma  1,
del presente articolo, le  regioni  competenti,  sentiti  i  soggetti
destinatari dei finanziamenti, trasmettono una documentata  relazione
al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie proponendo la
revoca del finanziamento statale in  tutto  o  in  parte.  A  seguito
dell'accettazione della proposta di revoca, il Dipartimento  provvede
a  richiedere  ai   soggetti   destinatari   dei   finanziamenti   la
restituzione delle risorse erogate.