Art. 12
Monitoraggio e revoca degli interventi
1. La valutazione della conformita', rispetto al progetto
presentato, degli interventi finanziati e la verifica della
realizzazione degli obiettivi dello stesso e' eseguita dalle regioni
competenti in raccordo con il Dipartimento per gli affari regionali e
le autonomie.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, del presente articolo, il
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, puo' stipulare,
con le regioni interessate, specifici protocolli d'intesa per
disciplinare le attivita' di monitoraggio e di verifica della
realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, nonche'
quelle di rendicontazione delle spese sostenute.
3. Entro trenta giorni dalla data di realizzazione del progetto, il
referente indicato dal comune che ha chiesto il finanziamento, deve
comunque predisporre una relazione finale corredata dalla
rendicontazione delle spese effettuate.
4. Nel caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 1,
del presente articolo, le regioni competenti, sentiti i soggetti
destinatari dei finanziamenti, trasmettono una documentata relazione
al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie proponendo la
revoca del finanziamento statale in tutto o in parte. A seguito
dell'accettazione della proposta di revoca, il Dipartimento provvede
a richiedere ai soggetti destinatari dei finanziamenti la
restituzione delle risorse erogate.