Art. 3 Criteri per la ripartizione del Fondo 1. Le risorse del Fondo sono ripartite fra le due macroaree costituite dai territori confinanti con: a) la Regione Autonoma Valle d'Aosta; b) la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. 2. La ripartizione di cui al comma 1 e' effettuata, tenendo conto della popolazione e della superficie dei comuni appartenenti a ciascuna macroarea, in misura del 42,5 per cento, per la macroarea Valle d'Aosta, e del 57,5 per cento per la macroarea Friuli-Venezia Giulia. 3. Le eventuali somme, derivanti da residui, economie conseguite al termine della realizzazione degli interventi e revoche, integrano la dotazione del Fondo per gli esercizi finanziari successivi. 4. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie sono definite, sulla base delle disposizioni del presente decreto e degli importi disponibili, le somme destinate a ciascuna macroarea.