Art. 3 
 
                Criteri per la ripartizione del Fondo 
 
  1. Le risorse  del  Fondo  sono  ripartite  fra  le  due  macroaree
costituite dai territori confinanti con: 
    a) la Regione Autonoma Valle d'Aosta; 
    b) la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. 
  2. La ripartizione di cui al comma 1 e' effettuata,  tenendo  conto
della popolazione  e  della  superficie  dei  comuni  appartenenti  a
ciascuna macroarea, in misura del 42,5 per cento,  per  la  macroarea
Valle d'Aosta, e del 57,5 per cento per la  macroarea  Friuli-Venezia
Giulia. 
  3. Le eventuali somme, derivanti da residui, economie conseguite al
termine della realizzazione degli interventi e revoche, integrano  la
dotazione del Fondo per gli esercizi finanziari successivi. 
  4. Con provvedimento del  Capo  del  Dipartimento  per  gli  affari
regionali e le autonomie sono definite, sulla base delle disposizioni
del presente decreto e degli importi disponibili, le somme  destinate
a ciascuna macroarea.