Art. 3
Criteri per la ripartizione del Fondo
1. Le risorse del Fondo sono ripartite fra le due macroaree
costituite dai territori confinanti con:
a) la Regione Autonoma Valle d'Aosta;
b) la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.
2. La ripartizione di cui al comma 1 e' effettuata, tenendo conto
della popolazione e della superficie dei comuni appartenenti a
ciascuna macroarea, in misura del 42,5 per cento, per la macroarea
Valle d'Aosta, e del 57,5 per cento per la macroarea Friuli-Venezia
Giulia.
3. Le eventuali somme, derivanti da residui, economie conseguite al
termine della realizzazione degli interventi e revoche, integrano la
dotazione del Fondo per gli esercizi finanziari successivi.
4. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie sono definite, sulla base delle disposizioni
del presente decreto e degli importi disponibili, le somme destinate
a ciascuna macroarea.