Art. 4
Ambiti di intervento
1. Gli interventi finanziabili con le risorse del Fondo devono
essere finalizzati ai seguenti ambiti:
a) progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali:
1) per la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente;
2) per ristrutturazioni e ricostruzioni edilizie (di edifici
pubblici);
3) per il risparmio energetico e l'uso delle energie
rinnovabili;
4) per il miglioramento della viabilita' comunale e
intercomunale;
5) per la realizzazione di piste ciclabili, sentieri e parchi
giochi;
b) progettazione e realizzazione di servizi:
6) socio-sanitari;
7) di assistenza sociale;
8) scolastici;
9) di trasporto;
10) di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti;
11) di diffusione dell'informatizzazione ed implementazione dei
servizi di e-government;
12) di telecomunicazione;
13) di promozione: del turismo, del settore primario, delle
attivita' artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di
prima necessita';
14) di sportello unico per le imprese e servizi di orientamento
all'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali o
comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali.
2. Tutti gli interventi, anche quelli finalizzati alla
realizzazione ed implementazione di servizi, devono prevedere la
destinazione di almeno il 50 per cento del finanziamento alla
realizzazione di infrastrutture.