Art. 4 Ambiti di intervento 1. Gli interventi finanziabili con le risorse del Fondo devono essere finalizzati ai seguenti ambiti: a) progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali: 1) per la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente; 2) per ristrutturazioni e ricostruzioni edilizie (di edifici pubblici); 3) per il risparmio energetico e l'uso delle energie rinnovabili; 4) per il miglioramento della viabilita' comunale e intercomunale; 5) per la realizzazione di piste ciclabili, sentieri e parchi giochi; b) progettazione e realizzazione di servizi: 6) socio-sanitari; 7) di assistenza sociale; 8) scolastici; 9) di trasporto; 10) di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti; 11) di diffusione dell'informatizzazione ed implementazione dei servizi di e-government; 12) di telecomunicazione; 13) di promozione: del turismo, del settore primario, delle attivita' artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessita'; 14) di sportello unico per le imprese e servizi di orientamento all'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali o comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali. 2. Tutti gli interventi, anche quelli finalizzati alla realizzazione ed implementazione di servizi, devono prevedere la destinazione di almeno il 50 per cento del finanziamento alla realizzazione di infrastrutture.