Art. 4 
 
                        Ambiti di intervento 
 
  1. Gli interventi finanziabili con  le  risorse  del  Fondo  devono
essere finalizzati ai seguenti ambiti: 
    a) progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali: 
      1) per la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente; 
      2) per ristrutturazioni e ricostruzioni  edilizie  (di  edifici
pubblici); 
      3)  per  il  risparmio  energetico  e   l'uso   delle   energie
rinnovabili; 
      4)  per  il   miglioramento   della   viabilita'   comunale   e
intercomunale; 
      5) per la realizzazione di piste ciclabili, sentieri  e  parchi
giochi; 
    b) progettazione e realizzazione di servizi: 
      6) socio-sanitari; 
      7) di assistenza sociale; 
      8) scolastici; 
      9) di trasporto; 
      10) di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti; 
      11) di diffusione dell'informatizzazione ed implementazione dei
servizi di e-government; 
      12) di telecomunicazione; 
      13) di promozione: del turismo,  del  settore  primario,  delle
attivita' artigianali tradizionali e del commercio  dei  prodotti  di
prima necessita'; 
      14) di sportello unico per le imprese e servizi di orientamento
all'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali  o
comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali. 
  2.  Tutti   gli   interventi,   anche   quelli   finalizzati   alla
realizzazione ed implementazione  di  servizi,  devono  prevedere  la
destinazione di  almeno  il  50  per  cento  del  finanziamento  alla
realizzazione di infrastrutture.