Art. 5 
 
                    Limitazioni di finanziamento 
 
  1. Al fine di garantire  l'accesso  al  contributo  finanziario  di
tutti i comuni beneficiari, per ciascuna macroarea, il limite massimo
di finanziamento ammissibile per ciascun  intervento  e'  determinato
dal rapporto tra le risorse disponibili e il numero  complessivo  dei
comuni individuati nell'allegato 1, tenendo conto che  per  i  comuni
che  hanno  portato  a  compimento  il  percorso  della   fusione   o
dell'incorporazione in un altro  comune,  a  seguito  della  legge  7
aprile 2014, n. 56, sara' conteggiato il numero dei comuni di confine
in essi confluiti e il limite massimo  di  finanziamento  ammissibile
sara' proporzionalmente definito.