Art. 5
Limitazioni di finanziamento
1. Al fine di garantire l'accesso al contributo finanziario di
tutti i comuni beneficiari, per ciascuna macroarea, il limite massimo
di finanziamento ammissibile per ciascun intervento e' determinato
dal rapporto tra le risorse disponibili e il numero complessivo dei
comuni individuati nell'allegato 1, tenendo conto che per i comuni
che hanno portato a compimento il percorso della fusione o
dell'incorporazione in un altro comune, a seguito della legge 7
aprile 2014, n. 56, sara' conteggiato il numero dei comuni di confine
in essi confluiti e il limite massimo di finanziamento ammissibile
sara' proporzionalmente definito.