Art. 5 Limitazioni di finanziamento 1. Al fine di garantire l'accesso al contributo finanziario di tutti i comuni beneficiari, per ciascuna macroarea, il limite massimo di finanziamento ammissibile per ciascun intervento e' determinato dal rapporto tra le risorse disponibili e il numero complessivo dei comuni individuati nell'allegato 1, tenendo conto che per i comuni che hanno portato a compimento il percorso della fusione o dell'incorporazione in un altro comune, a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56, sara' conteggiato il numero dei comuni di confine in essi confluiti e il limite massimo di finanziamento ammissibile sara' proporzionalmente definito.