Art. 7 
 
                      Domanda di finanziamento 
 
  1. Le domande di finanziamento possono essere presentate dai comuni
di cui all'allegato 1, da una loro aggregazione  o  dalla  unione  di
comuni che li rappresenta. 
  2. In caso di aggregazione, gli importi  saranno  proporzionati  al
numero di  comuni  confinanti  aggregati,  tenendo  conto  di  quanto
definito nell'art. 5. 
  3. Gli  interventi  possono  anche  prevedere  cofinanziamenti;  in
questo caso il/i comune/i devono  garantire  il  cofinanziamento  con
delibera comunale al momento della richiesta. 
  4. Le modalita' di presentazione delle richieste di  finanziamento,
le condizioni e le modalita' di erogazione del  fondo  sono  definite
con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari  regionali
e le autonomie, sulla base delle disposizioni del  presente  decreto;
il provvedimento puo' disporre che gli interventi  siano  riferiti  a
piu' annualita' del Fondo.