Art. 7 Domanda di finanziamento 1. Le domande di finanziamento possono essere presentate dai comuni di cui all'allegato 1, da una loro aggregazione o dalla unione di comuni che li rappresenta. 2. In caso di aggregazione, gli importi saranno proporzionati al numero di comuni confinanti aggregati, tenendo conto di quanto definito nell'art. 5. 3. Gli interventi possono anche prevedere cofinanziamenti; in questo caso il/i comune/i devono garantire il cofinanziamento con delibera comunale al momento della richiesta. 4. Le modalita' di presentazione delle richieste di finanziamento, le condizioni e le modalita' di erogazione del fondo sono definite con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, sulla base delle disposizioni del presente decreto; il provvedimento puo' disporre che gli interventi siano riferiti a piu' annualita' del Fondo.