Art. 9
Commissione per la verifica
1. Ai fini della verifica di rispondenza dei progetti presentati ai
criteri di finanziamento, e' istituita, presso il Dipartimento per
gli affari regionali e le autonomie, una commissione, nominata con
provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie. Tale commissione e' presieduta dallo stesso Capo del
Dipartimento e composta da altri quattro membri, di cui due dirigenti
in servizio presso il Dipartimento medesimo e due esperti di
comprovata esperienza nella valutazione dei progetti di sviluppo
economico e sociale designati dalla Conferenza unificata.
2. La commissione, entro novanta giorni dalla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di finanziamento, redige
l'elenco dei comuni ammessi al finanziamento per ciascuna delle due
macroaree.
3. Il supporto alla commissione e' garantito da una segreteria
tecnica composta da personale interno al Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie.
4. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso,
indennita', gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque
denominato.