Art. 9 
 
                     Commissione per la verifica 
 
  1. Ai fini della verifica di rispondenza dei progetti presentati ai
criteri di finanziamento, e' istituita, presso  il  Dipartimento  per
gli affari regionali e le autonomie, una  commissione,  nominata  con
provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie. Tale commissione  e'  presieduta  dallo  stesso  Capo  del
Dipartimento e composta da altri quattro membri, di cui due dirigenti
in  servizio  presso  il  Dipartimento  medesimo  e  due  esperti  di
comprovata esperienza nella  valutazione  dei  progetti  di  sviluppo
economico e sociale designati dalla Conferenza unificata. 
  2. La commissione, entro novanta giorni dalla data di scadenza  del
termine per la presentazione della domanda di  finanziamento,  redige
l'elenco dei comuni ammessi al finanziamento per ciascuna  delle  due
macroaree. 
  3. Il supporto alla commissione  e'  garantito  da  una  segreteria
tecnica composta da personale interno al Dipartimento per gli  affari
regionali e le autonomie. 
  4. Ai componenti  della  commissione  non  spetta  alcun  compenso,
indennita', gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque
denominato.