Art. 9 Commissione per la verifica 1. Ai fini della verifica di rispondenza dei progetti presentati ai criteri di finanziamento, e' istituita, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, una commissione, nominata con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. Tale commissione e' presieduta dallo stesso Capo del Dipartimento e composta da altri quattro membri, di cui due dirigenti in servizio presso il Dipartimento medesimo e due esperti di comprovata esperienza nella valutazione dei progetti di sviluppo economico e sociale designati dalla Conferenza unificata. 2. La commissione, entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di finanziamento, redige l'elenco dei comuni ammessi al finanziamento per ciascuna delle due macroaree. 3. Il supporto alla commissione e' garantito da una segreteria tecnica composta da personale interno al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. 4. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.