Art. 3 
 
  Le percentuali di variazione di cui agli articoli  precedenti,  per
le pensioni alle  quali  si  applica  la  disciplina  dell'indennita'
integrativa speciale di cui alla legge 27  maggio  1959,  n.  324,  e
successive   modificazioni   ed   integrazioni,   sono    determinate
separatamente sull'indennita' integrativa speciale,  ove  competa,  e
sulla pensione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 16 novembre 2020 
 
                                    Il Ministro dell'economia         
                                         e delle finanze              
                                             Gualtieri                
 
     Il Ministro del lavoro   
   e delle politiche sociali  
            Catalfo