IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022; Visto, in particolare, il comma 93 dell'art. 1 della predetta legge n. 160 del 2019 che, nell'istituire, ai fini dell'emissione dei titoli di Stato Green, un Comitato interministeriale coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze avente l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni di cui al comma 94 della stessa legge, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina delle modalita' di funzionamento del predetto Comitato; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 concernente il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; Ritenuto di dover provvedere alla disciplina della composizione e delle attribuzioni, nonche' delle modalita' di funzionamento, del predetto Comitato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Riccardo Fraccaro, e' stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; Decreta: Art. 1 Composizione e modalita' di funzionamento 1. Il Comitato interministeriale per il monitoraggio e la pubblicazione delle informazioni necessarie ai fini dell'emissione di titoli di Stato Green, istituito dal comma 93 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e di seguito denominato «Comitato», e' coordinato da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze quale Presidente su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Il Comitato e' composto da un rappresentante effettivo ed uno supplente della Presidenza del Consiglio dei ministri e da due delegati, di cui uno quale rappresentante effettivo ed un altro quale supplente, per ciascuno dei seguenti Ministeri: Ministero dell'economia e delle finanze; Ministero dello sviluppo economico; Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ministero dell'universita' e della ricerca; Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. 3. Su invito del Presidente, possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato i Ministeri non appartenenti al Comitato stesso, delegati dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, i dirigenti pubblici, i vertici di istituzioni ed enti pubblici, i rappresentanti delle regioni, delle province e dei comuni ed esperti del settore. 4. La segreteria del Comitato e' assicurata dalle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua di volta in volta il soggetto partecipante alle riunioni con compiti di segretario verbalizzante. Le medesime strutture richiedono ai Ministeri di cui al comma 2 ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri la designazione dei rispettivi rappresentanti effettivi e supplenti. Con decreto direttoriale del dirigente generale della Direzione II - Debito pubblico del Dipartimento del Tesoro, prontamente comunicato agli interessati ed alle amministrazioni di appartenenza, e' insediato il Comitato e ne e' resa pubblica la composizione. Analoghi decreti direttoriali formalizzeranno eventuali successive modifiche nella composizione su indicazione delle amministrazioni di appartenenza. 5. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno. La convocazione, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, e' inviata, con modalita' telematica e comunque con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai componenti del Comitato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, fatti salvi i casi di particolare urgenza. I lavori sono svolti in modalita' telematica e in video conferenza o nella sede del Ministero dell'economia e delle finanze. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la partecipazione della maggioranza dei componenti di cui al comma 2 del presente articolo, e le eventuali deliberazioni sono prese a maggioranza dei predetti componenti partecipanti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede. Gli eventuali documenti del Comitato vengono approvati a maggioranza semplice dei medesimi componenti partecipanti. 6. Per la partecipazione alle sedute del Comitato non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, emolumenti comunque denominati, ne' rimborsi spese. 7. Gli atti del Comitato sono resi pubblici con le modalita' di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 in materia di trasparenza amministrativa.