IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400,  concernente  la  disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022; 
  Visto, in particolare, il comma 93 dell'art. 1 della predetta legge
n. 160 del 2019  che,  nell'istituire,  ai  fini  dell'emissione  dei
titoli di Stato Green, un Comitato interministeriale  coordinato  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  avente  l'obiettivo   di
recepire,  organizzare  e  rendere   disponibili   al   pubblico   le
informazioni di cui al comma 94 della stessa  legge,  demanda  ad  un
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina delle
modalita' di funzionamento del predetto Comitato; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33  concernente  il
riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico  e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni; 
  Ritenuto di dover provvedere alla disciplina della  composizione  e
delle attribuzioni, nonche' delle  modalita'  di  funzionamento,  del
predetto Comitato; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
settembre 2019,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott.  Riccardo  Fraccaro,
e' stata conferita  la  delega  per  la  firma  di  decreti,  atti  e
provvedimenti  di  competenza  del  Presidente  del   Consiglio   dei
ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
              Composizione e modalita' di funzionamento 
 
  1.  Il  Comitato  interministeriale  per  il  monitoraggio   e   la
pubblicazione delle informazioni necessarie ai fini dell'emissione di
titoli di Stato Green, istituito dal comma 93 dell'art. 1 della legge
27 dicembre 2019, n. 160  e  di  seguito  denominato  «Comitato»,  e'
coordinato da un rappresentante del Ministero dell'economia  e  delle
finanze quale Presidente su designazione del Ministro dell'economia e
delle finanze. 
  2. Il Comitato e' composto da un rappresentante  effettivo  ed  uno
supplente della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  da  due
delegati, di cui uno quale rappresentante effettivo ed un altro quale
supplente, per ciascuno dei seguenti Ministeri: 
    Ministero dell'economia e delle finanze; 
    Ministero dello sviluppo economico; 
    Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
    Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
    Ministero dell'universita' e della ricerca; 
    Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
    Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. 
  3. Su invito del Presidente, possono essere chiamati a  partecipare
alle riunioni del Comitato i Ministeri non appartenenti  al  Comitato
stesso,  delegati  dal  Segretario  generale  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri e, in relazione agli argomenti all'ordine  del
giorno, i dirigenti  pubblici,  i  vertici  di  istituzioni  ed  enti
pubblici, i rappresentanti delle regioni, delle province e dei comuni
ed esperti del settore. 
  4. La segreteria del Comitato e'  assicurata  dalle  strutture  del
Ministero dell'economia e delle finanze, che individua  di  volta  in
volta  il  soggetto  partecipante  alle  riunioni  con   compiti   di
segretario  verbalizzante.  Le  medesime  strutture   richiedono   ai
Ministeri di cui al comma 2 ed  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri la designazione dei rispettivi  rappresentanti  effettivi  e
supplenti. Con decreto  direttoriale  del  dirigente  generale  della
Direzione  II  -  Debito  pubblico  del  Dipartimento   del   Tesoro,
prontamente comunicato agli interessati ed  alle  amministrazioni  di
appartenenza, e' insediato il Comitato  e  ne  e'  resa  pubblica  la
composizione. Analoghi decreti direttoriali formalizzeranno eventuali
successive  modifiche  nella  composizione   su   indicazione   delle
amministrazioni di appartenenza. 
  5. Il Comitato si riunisce su convocazione  del  Presidente  almeno
due volte l'anno. La convocazione, con l'indicazione degli  argomenti
all'ordine  del  giorno,  e'  inviata,  con  modalita'  telematica  e
comunque con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la  ricezione,  ai
componenti del Comitato almeno cinque giorni prima di quello  fissato
per la riunione, fatti salvi i casi di particolare urgenza. I  lavori
sono svolti in modalita' telematica e in  video  conferenza  o  nella
sede del Ministero dell'economia e delle finanze.  Per  la  validita'
delle riunioni e' necessaria la partecipazione della maggioranza  dei
componenti di cui al comma 2 del presente articolo,  e  le  eventuali
deliberazioni  sono  prese  a  maggioranza  dei  predetti  componenti
partecipanti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede. Gli
eventuali documenti del  Comitato  vengono  approvati  a  maggioranza
semplice dei medesimi componenti partecipanti. 
  6. Per la partecipazione alle sedute del Comitato non  sono  dovuti
compensi, gettoni di presenza, emolumenti  comunque  denominati,  ne'
rimborsi spese. 
  7. Gli atti del Comitato sono resi pubblici con le modalita' di cui
al decreto legislativo n. 33  del  2013  in  materia  di  trasparenza
amministrativa.