Art. 3 
 
  1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1  del
presente decreto, sono determinate in euro 77.924,44 nella  forma  di
contributo alla spesa, a  valere  sulle  disponibilita'  del  riparto
FIRST 2018, cap. 7245, di cui al decreto ministeriale n.  48  del  18
gennaio 2019, registrato alla Corte dei conti in data 8  marzo  2019,
n. 1-31. 
  2. Le erogazioni  dei  contributi  sono  subordinate  all'effettiva
disponibilita' delle risorse secondo lo stato di avanzamento  lavori,
avendo riguardo alle modalita' di rendicontazione. 
  3. Ad integrazione delle risorse di cui  al  comma  1,  il  MUR  si
impegna a trasferire  ai  predetti  beneficiari  il  co-finanziamento
europeo previsto per il progetto, pari a euro  58.575,56,  ove  detto
importo venga versato dal coordinatore dell'ERANET Cofund  sul  conto
di   contabilita'   speciale   5944   IGRUE,   intervento    relativo
all'iniziativa FLAG ERA, cosi' come previsto dal contratto n.  825207
fra la Commissione europea e i partner  dell'ERA-NET  Cofund,  tra  i
quali il MUR ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto
contributo vengano assolte dal beneficiario. 
  4. Nella fase attuativa, il  MUR  puo'  valutare  la  rimodulazione
delle attivita' progettuali per variazioni rilevanti,  non  eccedenti
il cinquanta  per  cento,  in  caso  di  sussistenza  di  motivazioni
tecnico-scientifiche    o    economico-finanziarie    di    carattere
straordinario, acquisito  il  parere  dell'esperto  scientifico.  Per
variazioni inferiori al venti per cento del  valore  delle  attivita'
progettuali del  raggruppamento  nazionale,  il  MUR  si  riserva  di
provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto  scientifico
con riguardo alle  casistiche  ritenute  maggiormente  complesse.  Le
richieste  variazioni,  come  innanzi  articolate,  potranno   essere
autorizzate solo se previamente approvate in sede  internazionale  da
parte della struttura di gestione del programma. 
  4. Le attivita' connesse con la realizzazione del progetto dovranno
concludersi entro  il  termine  indicato  nella  scheda  allegata  al
presente  decreto  (allegato  1),  fatte  salve  eventuali   proroghe
approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e  comunque  mai
oltre la data di chiusura del progetto internazionale.