Art. 2
Deroghe
1. Per l'attuazione delle attivita' previste dalla presente
ordinanza, e' autorizzata la deroga alle seguenti disposizioni:
art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394;
decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206.