Art. 2 Ulteriori misure 1. In caso di sospetto di infezione della malattia di cui all'articolo 1, l'Autorita' locale competente dispone l'applicazione delle misure di cui all'articolo 10 del citato regolamento di polizia veterinaria ed in particolare il sequestro dell'allevamento, il blocco della movimentazione in uscita di animali, liquami, veicoli, attrezzature e l'avvio di un'indagine epidemiologica, nonche' comunicano l'evento al Dipartimento di prevenzione - Servizi igiene e sanita' pubblica. 2. Per la conferma della malattia di cui all'articolo 1, gli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio, verificata l'adeguatezza allo scopo della metodica in uso per la matrice e la specie da sottoporre ad esame, utilizzano i mezzi di diagnosi diretta (real time RT-PCR) per la ricerca del genoma virale, rispondenti ai requisiti fissati nel decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332 e validati dall'Istituto superiore di sanita'. 3. In caso di conferma della malattia, i visoni dell'allevamento sono sottoposti ad abbattimento, con metodi eutanasici, e distruzione.