Art. 2 
 
                          Ulteriori misure 
 
  1.  In  caso  di  sospetto  di  infezione  della  malattia  di  cui
all'articolo 1, l'Autorita' locale competente dispone  l'applicazione
delle misure di cui all'articolo 10 del citato regolamento di polizia
veterinaria ed  in  particolare  il  sequestro  dell'allevamento,  il
blocco della movimentazione in uscita di animali,  liquami,  veicoli,
attrezzature  e  l'avvio  di  un'indagine   epidemiologica,   nonche'
comunicano l'evento al Dipartimento di prevenzione - Servizi igiene e
sanita' pubblica. 
  2. Per la conferma  della  malattia  di  cui  all'articolo  1,  gli
Istituti  zooprofilattici  sperimentali  competenti  per  territorio,
verificata l'adeguatezza allo scopo della  metodica  in  uso  per  la
matrice e la specie da sottoporre ad esame,  utilizzano  i  mezzi  di
diagnosi diretta (real time RT-PCR) per la ricerca del genoma virale,
rispondenti ai requisiti fissati nel decreto legislativo 8  settembre
2000, n. 332 e validati dall'Istituto superiore di sanita'. 
  3. In caso di conferma della malattia,  i  visoni  dell'allevamento
sono  sottoposti  ad   abbattimento,   con   metodi   eutanasici,   e
distruzione.