Art. 3
Misure di prevenzione e sorveglianza sul territorio nazionale
1. Nel rispetto del principio di precauzione, sono sospese, ad
eccezione del mantenimento dei riproduttori gia' presenti all'entrata
in vigore della presente ordinanza, le attivita' degli allevamenti di
visoni sul territorio nazionale fino al 28 febbraio 2021 incluso.
Entro la medesima data, la Direzione generale della sanita' animale e
dei farmaci veterinari del Ministero della salute verifica la
sussistenza dei presupposti per la proroga delle misure di cui al
presente comma.
2. Con successivo provvedimento della Direzione generale della
sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute,
sentite le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, di
concerto con gli organi tecnici competenti, sono stabilite le misure
di sorveglianza da adottarsi negli allevamenti di visoni e negli
altri animali.
3. Le positivita' per SARS-CoV-2 riscontrate in altri animali
diversi dai visoni devono essere comunicate dai laboratori che hanno
effettuato la diagnosi nel rispetto del flusso informativo che sara'
stabilito con successivo provvedimento della Direzione generale della
sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute.