Art. 3 
 
    Misure di prevenzione e sorveglianza sul territorio nazionale 
 
  1. Nel rispetto del principio  di  precauzione,  sono  sospese,  ad
eccezione del mantenimento dei riproduttori gia' presenti all'entrata
in vigore della presente ordinanza, le attivita' degli allevamenti di
visoni sul territorio nazionale fino al  28  febbraio  2021  incluso.
Entro la medesima data, la Direzione generale della sanita' animale e
dei  farmaci  veterinari  del  Ministero  della  salute  verifica  la
sussistenza dei presupposti per la proroga delle  misure  di  cui  al
presente comma. 
  2. Con successivo  provvedimento  della  Direzione  generale  della
sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della  salute,
sentite le regioni e  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  di
concerto con gli organi tecnici competenti, sono stabilite le  misure
di sorveglianza da adottarsi negli  allevamenti  di  visoni  e  negli
altri animali. 
  3. Le positivita'  per  SARS-CoV-2  riscontrate  in  altri  animali
diversi dai visoni devono essere comunicate dai laboratori che  hanno
effettuato la diagnosi nel rispetto del flusso informativo che  sara'
stabilito con successivo provvedimento della Direzione generale della
sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute.