Art. 3 Misure di prevenzione e sorveglianza sul territorio nazionale 1. Nel rispetto del principio di precauzione, sono sospese, ad eccezione del mantenimento dei riproduttori gia' presenti all'entrata in vigore della presente ordinanza, le attivita' degli allevamenti di visoni sul territorio nazionale fino al 28 febbraio 2021 incluso. Entro la medesima data, la Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute verifica la sussistenza dei presupposti per la proroga delle misure di cui al presente comma. 2. Con successivo provvedimento della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, sentite le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, di concerto con gli organi tecnici competenti, sono stabilite le misure di sorveglianza da adottarsi negli allevamenti di visoni e negli altri animali. 3. Le positivita' per SARS-CoV-2 riscontrate in altri animali diversi dai visoni devono essere comunicate dai laboratori che hanno effettuato la diagnosi nel rispetto del flusso informativo che sara' stabilito con successivo provvedimento della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute.