Art. 4 Entrata in vigore 1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 3. Ove non diversamente disposto dalla presente ordinanza, le misure ivi previste si applicano per un anno dalla data di cui al comma 1. La presente ordinanza e' trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 novembre 2020 Il Ministro: Speranza Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne n. 2231