Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.
3. Ove non diversamente disposto dalla presente ordinanza, le
misure ivi previste si applicano per un anno dalla data di cui al
comma 1.
La presente ordinanza e' trasmessa ai competenti organi di
controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 21 novembre 2020
Il Ministro: Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, reg.ne n. 2231