Art. 4 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. Le disposizioni  della  presente  ordinanza  si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione. 
  3. Ove non  diversamente  disposto  dalla  presente  ordinanza,  le
misure ivi previste si applicano per un anno dalla  data  di  cui  al
comma 1. 
  La  presente  ordinanza  e'  trasmessa  ai  competenti  organi   di
controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 21 novembre 2020 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2020 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, 
dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle 
attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, reg.ne n. 2231