IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto l'art. 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300,  che
attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze la gestione di
partecipazioni  azionarie  dello  Stato,  compreso  l'esercizio   dei
diritti dell'azionista; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 26 giugno  2019,  n.  103,  recante  norme  di
riorganizzazione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  che
attribuisce al Dipartimento del tesoro la gestione finanziaria  delle
partecipazioni  azionarie  dello  Stato  e  l'esercizio  dei  diritti
dell'azionista; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio  1994,  n.  332,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  30  luglio  1994,  n.  474  (di  seguito
«decreto-legge n. 332/1994»), e in particolare: (i) l'art.  1,  comma
2, il quale prevede che l'alienazione delle  partecipazioni  detenute
dallo Stato in  societa'  per  azioni  e'  effettuata  con  modalita'
trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla  diffusione
dell'azionariato  tra  il  pubblico   dei   risparmiatori   e   degli
investitori istituzionali e che tali modalita'  di  alienazione  sono
preventivamente individuate, per ciascuna societa', con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  delle
attivita' produttive; (ii) l'art. 1, comma 5, il quale dispone che il
Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,   ai   fini    della
predisposizione ed esecuzione delle operazioni di  alienazione  delle
azioni  delle  societa'  a  partecipazione  pubblica  e  delle   loro
controllate  nonche'  delle  operazioni  di   conferimento,   possono
affidare a societa'  di  provata  esperienza  e  capacita'  operativa
nazionali ed estere, nonche' a singoli  professionisti  incarichi  di
studio, consulenza, valutazione, assistenza operativa, fatte salve le
incompatibilita' derivanti da conflitti  d'interesse;  nonche'  (iii)
l'art. 10 che, tra le altre cose, consente di  realizzare  operazioni
straordinarie   funzionali   all'alienazione   delle   partecipazioni
detenute dallo Stato; 
  Visto l'art. 13, comma 2, del decreto-legge 23  dicembre  2016,  n.
237, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 17
febbraio  2017,  n.  15  (di   seguito   il   «decreto-legge),   come
successivamente modificato dalla legge 31 luglio  2017,  n.  121,  il
quale stabilisce che «Al fine di evitare o porre rimedio a una  grave
perturbazione dell'economia e preservare la  stabilita'  finanziaria,
ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 16  novembre  2015,  n.
180 e dell'art. 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE)  n.
806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15  luglio  2014,
il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   a
sottoscrivere o acquistare, entro  il  31  dicembre  2017,  anche  in
deroga alle norme di contabilita' di Stato, azioni emesse  da  banche
italiane, appartenenti o meno a un gruppo  bancario,  o  da  societa'
italiane capogruppo di gruppi bancari, secondo le  modalita'  e  alle
condizioni stabilite dal presente Capo II»; 
  Vista la decisione del 4 luglio 2017 con la  quale  la  Commissione
europea ha ritenuto  la  ricapitalizzazione  precauzionale  di  Banca
Monte dei Paschi di Siena (BMPS) compatibile con il mercato  interno,
e approvato il Piano di ristrutturazione  2017-2021  (di  seguito  il
«Piano») di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (di seguito «Banca
MPS» o «MPS» o «Banca»); 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
adottato in data 27 luglio 2017, ai sensi del comma 3,  dell'art.  18
del decreto-legge, registrato alla Corte  dei  conti  in  pari  data,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 175 del  28
luglio 2017, concernente  l'aumento  di  capitale  a  servizio  della
sottoscrizione di n. 593.869.870 azioni ordinarie emesse da Banca MPS
da parte del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  in  deroga
all'art. 2441 del codice civile, per  un  controvalore  pari  a  euro
3.854.215.456,30 (di seguito «Aumento di capitale»); 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
adottato in data 27 luglio 2017  ai  sensi  dell'art.  22,  comma  2,
lettere a), b), c-bis), del decreto-legge, registrato dalla Corte dei
conti in pari data,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale - n. 175 del 28 luglio 2017, che, ha disposto le  misure  di
ripartizione degli oneri tra i creditori. In  particolare,  e'  stata
disposta: (i) la conversione  in  azioni  ordinarie  computabili  nel
capitale primario di  classe  1  di  Banca  MPS  degli  strumenti  di
capitale aggiuntivo di classe 1 individuati all'art. 2, comma 1,  del
predetto decreto ministeriale; (ii) l'azzeramento del valore nominale
delle passivita' di MPS, derivanti  da  finanziamenti,  in  qualunque
forma tecnica, che sono  stati  concessi  alla  Banca,  da  parte  di
soggetti da essa controllati, nell'ambito di operazioni  unitarie  di
finanziamento, di cui all'art. 22,  comma  3,  del  decreto-legge;  e
(iii) la conversione in azioni  ordinarie  computabili  nel  capitale
primario di classe 1 di Banca MPS aventi le caratteristiche  indicate
nell'art. 19, comma 1, del decreto-legge, degli strumenti e  prestiti
di classe 2 individuati all'art. 2, comma  2,  del  predetto  decreto
ministeriale; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  30
ottobre  2017,  registrato  dalla  Corte  dei  conti  in  pari  data,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 255 del  31
ottobre 2017, in merito all'acquisto, per un controvalore complessivo
pari, nel massimo, a euro 1.536.000.000,00,  delle  azioni  ordinarie
emesse da  Banca  MPS  dagli  azionisti  in  possesso  dei  requisiti
previsti dal citato art. 19, comma 2, che avevano aderito all'offerta
pubblica parziale di scambio  e  transazione  promossa  dalla  stessa
Banca, conformemente al documento d'offerta. 
  Tenuto conto  che  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
all'esito delle operazioni di sottoscrizione dell'aumento di capitale
e di riacquisto di azioni disposte dai decreti sopra citati,  detiene
n. 778.215.325 azioni ordinarie di Banca  MPS,  pari  al  68,25%  del
capitale, per un importo complessivo corrisposto di  circa  euro  5,4
miliardi; 
  Tenuto conto che il Piano prevede il deconsolidamento di euro  28,6
miliardi  lordi  di  crediti   deteriorati   (di   seguito   «Crediti
deteriorati»); 
  Considerato che il punto 11 dell'allegato 1  alla  decisione  della
Commissione europea del 4 luglio 2017 prevede che  il  Ministero  (i)
dismetta la partecipazione in MPS entro la  data  di  esecuzione  del
Piano attraverso una procedura competitiva e  non  discriminatoria  e
(ii) presenti entro il 31 dicembre 2019 un programma descrittivo  dei
termini e delle  modalita'  attraverso  cui  dismettere  la  suddetta
partecipazione; 
  Considerato  che  il  deconsolidamento  dei  crediti   deteriorati,
indispensabile per definire la strategia di  uscita  dello  Stato  da
Banca MPS, e' stato in parte gia' realizzato  mediante  operazioni  a
cio' destinate; 
  Tenuto conto che il Ministero dell'economia e delle finanze detiene
il 100% di AMCO  -  Asset  Management  Company  (di  seguito  «AMCO»)
S.p.a., societa' che ha per oggetto  l'acquisto  e  la  gestione  con
finalita' di realizzo, secondo criteri di economicita', di crediti  e
rapporti originati da banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito  «T.U.B.»),
da societa' appartenenti a gruppi bancari iscritti  all'albo  di  cui
all'art. 64 del T.U.B. e da intermediari finanziari iscritti all'albo
di cui all'art. 106 del T.U.B. anche se non appartenenti a un  gruppo
bancario; 
  Considerato che, a  partire  dalla  fine  del  2018,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  il  management  di  AMCO,  ed   il
management  di  Banca  MPS  hanno  approfondito  la  fattibilita'  di
un'operazione straordinaria (di seguito «Operazione di derisking») di
scissione  non  proporzionale  da  Banca  MPS  a  AMCO  (di   seguito
«Scissione») di un compendio composto  all'attivo  da  una  quota  di
crediti deteriorati e  attivita'  fiscali  differite  («DTA»)  ed  al
passivo da debito e patrimonio netto («Compendio»); 
  Tenuto  conto  del  confronto  con  la  Direzione  generale   della
concorrenza della Commissione europea, condotto da MPS,  AMCO  e  dal
Ministero  al  fine  di  accertare   l'assenza   nell'Operazione   di
derisking,  alle  condizioni  e  nei  termini   rappresentati   dalle
societa', di elementi di aiuto e dei relativi riscontri positivi; 
  Tenuto conto che il progetto di scissione non proporzionale  di  un
compendio aziendale di MPS,  contenente  i  crediti  deteriorati,  in
favore di AMCO, alle condizioni  e  nei  termini  rappresentati  alla
Commissione europea e' approvato  ai  sensi  degli  articoli  2506  e
seguenti del codice civile dai consigli di amministrazione di  MPS  e
AMCO ed il rapporto di cambio in esso previsto e' oggetto di apposita
relazione giurata di  congruita'  rilasciata  da  parte  dell'esperto
nominato dal Tribunale di Napoli, sede di AMCO,  ai  sensi  dell'art.
2501-sexies del codice civile; 
  Considerato che la citata scissione e' effettuata in continuita' di
valori in quanto operazione tra societa' «under  common  control»  da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Preso atto delle interlocuzioni della Banca MPS con  la  BCE  e  di
AMCO con la Banca d'Italia in merito  alla  definizione  dei  profili
autorizzativi per l'avvio dell'Operazione di derisking; 
  Considerato che, alla luce  e  in  linea  con  l'interlocuzione  in
merito all'Operazione  di  derisking,  i  servizi  della  Commissione
europea  e  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   hanno
concordato di posticipare la presentazione del piano  di  dismissione
della partecipazione del Ministero nella Banca; 
  Ritenuto che l'Operazione di derisking attraverso il relativo piano
di deconsolidamento di una quota dei crediti deteriorati di Banca MPS
rappresenta un adempimento  dell'impegno  assunto  nel  Piano  ed  e'
prodromica al piano di dismissione della partecipazione del Ministero
in  Banca  MPS,  al  fine  di  valorizzare  al  meglio  la   predetta
partecipazione  perseguendo,  tra  l'altro,   gli   obiettivi   della
solidita' patrimoniale e del  rafforzamento  sul  mercato,  anche  in
considerazione  della  tutela  delle  caratteristiche   del   settore
bancario; 
  Vista la comunicazione al mercato, che riporta le linee  essenziali
dell'Operazione di derisking, come definita nelle presenti  premesse,
in linea con le valutazioni condotte con gli uffici della Commissione
europea e approvata dai consigli di amministrazione di AMCO e MPS  in
data 29 giugno 2020 per la sottoposizione alle rispettive assemblee; 
  Ritenuto  opportuno  avviare  un  processo  di  dismissione   della
partecipazione detenuta dal Ministero nel capitale sociale  di  Banca
MPS, da realizzare  con  modalita'  di  mercato  e  anche  attraverso
operazioni finalizzate al consolidamento del sistema bancario; 
  Considerata altresi' l'opportunita' che il Ministero  dell'economia
e  delle  finanze  acquisisca,   in   relazione   all'operazione   di
dismissione della partecipazione in MPS  i  servizi  di  societa'  di
provata esperienza e capacita' operativa nazionali  ed  estere  o  di
singoli professionisti ai sensi del predetto art.  1,  comma  5,  del
decreto-legge n. 332/1994 nel limite delle disponibilita' finanziarie
a legislazione vigente, fermo restando che  alla  luce  della  citata
relazione giurata di congruita' del rapporto di cambio rilasciata  da
parte dell'esperto nominato dal  Tribunale  di  Napoli,  non  risulta
necessario estendere tali servizi all'Operazione di derisking; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai  fini  della  dismissione  della  partecipazione  in   MPS,   in
adempimento degli impegni assunti  ai  sensi  della  decisione  della
Commissione europea del 4 luglio 2017, il Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento del Tesoro e'  autorizzato  a  procedere
alle  operazioni  straordinarie  ad  essa  funzionali,  ivi  compresa
l'operazione di scissione non proporzionale, con opzione asimmetrica,
del compendio aziendale di MPS come descritta nella comunicazione  al
mercato citata nelle premesse.