Art. 2 All'esito dell'operazione di scissione di cui al precedente articolo, e' autorizzata la dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Banca MPS, che potra' essere effettuata, in una o piu' fasi, mediante modalita' e tecniche di vendita in uso sui mercati, nello specifico attraverso il ricorso singolo o congiunto ad un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, ivi compresi i dipendenti del Gruppo Banca MPS, e/o a investitori istituzionali italiani e internazionali, ad una trattativa diretta da realizzare attraverso procedure competitive trasparenti e non discriminatorie, ad una o piu' operazioni straordinarie, ivi inclusa un'operazione di fusione.