Art. 2 
 
  All'esito  dell'operazione  di  scissione  di  cui  al   precedente
articolo, e' autorizzata la dismissione della partecipazione detenuta
dal Ministero dell'economia e delle finanze in Banca MPS, che  potra'
essere effettuata, in una o piu' fasi, mediante modalita' e  tecniche
di vendita in uso sui mercati, nello specifico attraverso il  ricorso
singolo o congiunto ad un'offerta  pubblica  di  vendita  rivolta  al
pubblico dei risparmiatori in Italia, ivi compresi i  dipendenti  del
Gruppo  Banca  MPS,  e/o  a  investitori  istituzionali  italiani   e
internazionali, ad una trattativa diretta  da  realizzare  attraverso
procedure competitive trasparenti e non  discriminatorie,  ad  una  o
piu' operazioni straordinarie, ivi inclusa un'operazione di fusione.