Art. 2 Informazioni oggetto della comunicazione e termini di comunicazione 1. Ai fini delle informazioni da comunicare ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100: a) la sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero e' redatta in lingua italiana e corredata da una breve relazione in lingua inglese; b) la data di avvio dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero corrisponde al momento in cui il contribuente compie il primo atto avente effetti giuridici o la prima transazione finanziaria ai fini dell'attuazione del meccanismo; c) il valore del meccanismo transfrontaliero da comunicare e': 1) ai fini degli elementi distintivi di cui all'Allegato 1, lettera D, punto 1, al decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, il valore dei conti finanziari determinato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015; 2) ai fini degli elementi distintivi di cui all'Allegato 1, lettera D, punto 2, al decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, il valore dei conti finanziari determinato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, ovvero, per le attivita' e i redditi di natura non finanziaria, il valore del vantaggio fiscale derivabile dal meccanismo transfrontaliero, determinato ai sensi dell'art. 7, comma 3 del presente decreto; 3) ai fini degli elementi distintivi di cui all'Allegato 1, lettere A, B, C ed E, al decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, il valore del vantaggio fiscale derivabile dal meccanismo transfrontaliero, determinato ai sensi dell'art. 7, comma 3 del presente decreto. 2. Ai fini della raccolta delle informazioni da comunicare ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, ai fornitori di servizi non e' richiesta l'adozione di ulteriori obblighi di adeguata verifica rispetto a quelli previsti dalle disposizioni vigenti. 3. Ai fini della comunicazione di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, per i fornitori di servizi, rilevano le informazioni elencate nell'art. 6 del medesimo decreto legislativo prontamente disponibili per l'intermediario in ragione del rapporto con il cliente. 4. Ai fini dell'art. 3, comma 6 del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, l'intermediario informa gli altri intermediari e il contribuente entro i termini previsti dall'art. 7, comma 1 del medesimo decreto. 5. Ai fini dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate le informazioni di cui all'art. 6, comma 1, del medesimo decreto entro trenta giorni a decorrere dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione e' stato messo a sua disposizione ai fini dell'attuazione o a quello in cui e' stata avviata l'attuazione.