Art. 3 
 
Numero  di  riferimento  dei  meccanismi  transfrontalieri   soggetti
                       all'obbligo di notifica 
 
  1. L'Agenzia delle entrate rilascia un  numero  di  riferimento  al
momento della comunicazione di un meccanismo transfrontaliero,  salvo
nei  casi  in  cui  la  comunicazione  contenga  gia'  un  numero  di
riferimento rilasciato dalla medesima  Agenzia  delle  entrate  o  da
altre Amministrazioni fiscali di Paesi dell'Unione europea. 
  2. Il soggetto a cui e' stato rilasciato il numero  di  riferimento
deve, senza indugio, comunicarlo agli altri partecipanti  di  cui  ha
conoscenza. 
  3. Il numero di riferimento deve essere indicato  dai  partecipanti
in ogni  eventuale  successiva  comunicazione  relativa  al  medesimo
meccanismo e nella relazione periodica di cui all'art.  7,  comma  2,
del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100.  I  contribuenti  che
attuano  il  meccanismo  transfrontaliero  indicano  tale  numero  di
riferimento  nelle  pertinenti  dichiarazioni  fiscali  per  tutti  i
periodi  d'imposta  in  cui   il   meccanismo   transfrontaliero   e'
utilizzato.