Art. 4 Standard di conoscenza 1. Per i fornitori di servizi, ai fini della qualificazione di intermediario, deve essere soddisfatto lo standard di conoscenza definito nei commi 2 e 3. 2. Lo standard di conoscenza e' determinato con riferimento: a) alla conoscenza effettiva del meccanismo transfrontaliero che l'intermediario possiede sulla base delle informazioni prontamente disponibili in ragione dell'attivita' di assistenza o consulenza espletata nei confronti del cliente; e b) al grado di competenza necessaria per fornire il servizio di assistenza o consulenza nonche' al livello di esperienza ordinariamente richiesto per la prestazione di detto servizio. 3. Salvo prova contraria, lo standard di conoscenza non si considera soddisfatto per le transazioni bancarie e finanziarie di routine.