Art. 4 
 
                       Standard di conoscenza 
 
  1. Per i fornitori di servizi,  ai  fini  della  qualificazione  di
intermediario, deve essere  soddisfatto  lo  standard  di  conoscenza
definito nei commi 2 e 3. 
  2. Lo standard di conoscenza e' determinato con riferimento: 
    a) alla conoscenza effettiva del meccanismo transfrontaliero  che
l'intermediario possiede sulla base  delle  informazioni  prontamente
disponibili in ragione  dell'attivita'  di  assistenza  o  consulenza
espletata nei confronti del cliente; e 
    b) al grado di competenza necessaria per fornire il  servizio  di
assistenza  o   consulenza   nonche'   al   livello   di   esperienza
ordinariamente richiesto per la prestazione di detto servizio. 
  3.  Salvo  prova  contraria,  lo  standard  di  conoscenza  non  si
considera soddisfatto per le transazioni bancarie  e  finanziarie  di
routine.