Art. 5 
 
                      Utilizzabilita' dei dati 
 
  1. Fatte salve le competenze dell'Agenzia delle entrate in  materia
di scambio di informazioni, il Dipartimento delle finanze  accede  ai
dati relativi ai meccanismi transfrontalieri  presenti  nel  registro
centrale sicuro di cui all'art.  21,  paragrafo  5,  della  direttiva
2011/16/UE,  come  modificata  dalla  direttiva  2018/822/UE,  e   li
utilizza, previa anonimizzazione, a supporto delle proprie  attivita'
istituzionali ai sensi del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.
300, provvedendo a designare  il  responsabile  del  trattamento  dei
dati.