Art. 5 Utilizzabilita' dei dati 1. Fatte salve le competenze dell'Agenzia delle entrate in materia di scambio di informazioni, il Dipartimento delle finanze accede ai dati relativi ai meccanismi transfrontalieri presenti nel registro centrale sicuro di cui all'art. 21, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla direttiva 2018/822/UE, e li utilizza, previa anonimizzazione, a supporto delle proprie attivita' istituzionali ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedendo a designare il responsabile del trattamento dei dati.